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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio della produzione agricola dei soci con una remunerazione del latte e degli altri prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci, calcolata come all articolo seguente, migliore di quello ottenibile dal mercato. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi, acquistando il latte o lavorando latte per conto terzi nonche' acquistando da terzi altri prodotti da trasformare e/o da commercializzare. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) eseguire in proprio o fare eseguire da terzi, tramite personale qualificato, la lavorazione in comune del latte prevalentemente prodotto dalle vacche allevate dai soci e da essi conferito trasformandolo in formaggio grana padano, in burro, in altri latticini e sottoprodotti; la lavorazione del latte potra' avvenire, ove necessario o ritenuto opportuno, separatamente per ogni singolo socio secondo apposite modalita' tecniche ed organizzative adottate dagli organi sociali competenti in modo che il tutto avvenga con reciproca garanzia di rispetto dello spirito mutualistico; b) vendere in comune o conferire ad altri caseifici, anche per periodi limitati, il latte conferito prevalentemente dai soci (la prevalenza deve sussistere sull intero quantitativo di latte lavorato e/o venduto e/o conferito ad altri caseifici), nel caso la societa' per qualsiasi ragione non potesse o volesse lavorarlo direttamente; vendere in comune, all ingrosso e/o al dettaglio, il formaggio fresco o stagionato, il burro, i latticini ed i sottoprodotti; c) distribuire fra i soci, in proporzione alla quantita' del latte e di altri prodotti conferiti e quale prezzo di riparto degli stessi, il valore dei prodotti e sottoprodotti ottenuti e/o commercializzati al netto delle spese e degli oneri di lavorazione, commercializzazione e gestione del caseificio, nonche' di tutte le spese inerenti al funzionamento della societa', come meglio specificato nel successivo articolo 24. L assemblea potra' deliberare che sia determinato un utile di esercizio, in diminuzione del valore di riparto del latte e degli altri prodotti conferiti dai soci, che andra' destinato in base all art. 23 del presente statuto. In deroga a quanto sopra riportato, la totalita' od una parte del latte conferito potra' essere remunerata tenendo conto del diverso valore caseario dei suoi componenti (grasso, caseina, ecc. ) e secondo le modalita' che saranno fissate dall assemblea stessa o in apposito regolamento interno; d) acquistare, costruire, ampliare, prendere in affitto o disporre a qualsiasi titolo di immobili, impianti, attrezzature e beni strumentali necessari per il raggiungimento dello scopo sociale; e) distribuire ai soci i prodotti (burro, formaggio, suini), nel limite delle quantita' ricavate dal latte conferito da ciascun socio e corrispondenti ai bisogni familiari; f) promuovere, incrementare, migliorare l allevamento del bestiame bovino e suino, provvedendo all acquisto di mangimi, integrativi alimentari, disinfettanti e mezzi tecnici vari o all eventuale installazione di impianti per la fabbricazione dei medesimi; g) acquistare in caso di necessita' da agricoltori non soci, latte per un maggiore equilibrio dei costi di gestione, fermo restando il principio della prevalenza del prodotto conferito dai soci. La cooperativa potra' inoltre: costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attivita' che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l acquisto e l affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; svolgere, nell interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; promuovere, nei confronti degli associati, tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidita' esistenti. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potra', per deliberazione dell organo amministrativo: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attivita' concedendo, all occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonche' concedere e ricevere fideiussioni; dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; costituire ed essere soci di societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ce, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonche' i finanziamenti ed i contributi disposti; aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della societa' e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo. La cooperativa potra' inoltre effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultati a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell oggetto sociale ed alla gestione dell impresa mutualistica; la cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d ora automaticamente recepite nel presente statuto. Le operazioni finanziarie dovranno essere eseguite nel rispetto della legge n. 216/1974, della legge n. 77/1983, della legge n. 1/1991, della legge n. 197/1991, del d. L. 1 settembre 1993 n. 385 e in genere della normativa di legge in materia.
Parole chiaveCaseificio Cooperativo Casa Nuova Società Cooperativa A Respons Abilita' Limitata Enunciabile Anche "Caseificio Casa Nuova Scrl" appartiene al comparto Allevamento e si occupa di Latte crudo. L'attività principale è classificata con codice ATECO 10.51.20: Produzione dei derivati del latte.
I nomi alternativi di Caseificio Cooperativo Casa Nuova Società Cooperativa A Respons Abilita' Limitata Enunciabile Anche "Caseificio Casa Nuova Scrl" sono: "CASEIFICIO COOPERATIVO CASA", "CASEIFICIO CASA NUOVA SCRL", "SOCIETA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA", "COOPERATIVA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA", "SOCIETA COOPERATIVA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA" e "SOCIETA' COOPERATIVA CASEIFICIO COOPERATIVO CASA".
La dimensione aziendale colloca Caseificio Cooperativo Casa Nuova Società Cooperativa A Respons Abilita' Limitata Enunciabile Anche "Caseificio Casa Nuova Scrl" nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 38.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.