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Il consorzio, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, quinto comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nonche' a norma del d. L. L. 1 settembre 1918 n. 1445 loro proroghe e modifiche, per le strade private gravate da servitu' di pubblico transito, si propone i seguenti scopi: a) in particolare il consorzio ha lo scopo di promuovere nell'ambito del comprensorio cecchignola ovest (cosi' come identificato nella planimetria allegata allo statuto) lo sviluppo edilizio dei terreni secondo le disposizioni di piano regolatore e ogni attivita' comunque preordinata alla stipula e alla attuazione della convenzione con il comune di roma, incluso il compimento delle opere di urbanizzazione; b) esecuzione, mediante costruzione in appalto o in economia anche al di fuori del perimetro consortile, delle opere di urbanizzazione necessarie per poter eseguire la edificabilita' nelle aree del comprensorio; c) esercizio, gestione, sorveglianza e manutenzione anche straordinaria dei beni, impianti e servizi che verranno realizzati a norma del precedente capo b); d) attuazione di ogni altra iniziativa complementare o autonoma comunque idonea a favorire gli insediamenti urbanistici; e) partecipare come stazione appaltante di opere pubbliche o come impresa appaltatrice a gare conformi alle norme italiane ed europee, cosi' come meglio specificato nel successivo art. 3/bis. Articolo 3/bis scopi del consorzio il consorzio anche in nome e per conto di ciascun consorziato, ha lo scopo di gestire tutte le fasi amministrative e tecniche - anche riguardo i rapporti con l'amministrazione capitolina - finalizzati alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria", nonche' delle "opere straordinarie" ovvero aggiuntive da eseguirsi, nell'ambito del programma di trasformazione urbanistica "cecchignola ovest", a "scomputo" e/o a compensazione totale o parziale degli oneri concessori ordinari nonche' di oneri ed obbligazioni straordinari e aggiuntivi dovuti all'amministrazione, secondo quanto verra' previsto dalla convenzione che verra' stipulata con il comune di roma, in forza della quale ciascun soggetto attuatore della convenzione medesima, quale futuro titolare di titolo abilitativo edilizio, assumera' la veste di "stazione appaltante" ai sensi e per gli effetti degli l'art. 32, comma 1 lett. G) e l'art. 122, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (come modificato dal decreto legislativo 152/08) - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, il tutto nel rispetto del dettato e delle procedure. Pertanto ciascuna "stazione appaltante" sara' vincolata tassativamente alle regole sia soggettive che oggettive sancite in materia ovvero richiamate e conseguentemente in particolare il consorzio potra' e dovra': 1) curare le fasi della progettazione a qualunque livello e, se del caso, anche in variante - delle opere di cui sopra, nonche' della elaborazione dei relativi quadri economici; 2) analizzare le fattispecie concrete anche nel rispetto della normativa e degli orientamenti in tema di realizzazione di opere pubbliche dell'unione europea e conseguentemente individuare i valori di riferimento ai fini della soglia di rilevanza comunitaria; 3) stabilire la metodologia di gara piu' idonea e finalizzata all'individuazione di un contraente/appaltatore munito del requisiti tecnici, finanziari, amministrativi ed imprenditoriali piu' idonei; 4) predisporre i contenuti, le regole e le formalita' di partecipazione agli esperimenti di gara mediante bandi ed avvisi ovvero lettere di invito regolanti la partecipazione agli stessi, e pubblicare le medesime - ove prescritto - in tutte le forme e presso tutte le fonti di pubblicita' previste dalla normativa in vigore; 5) curare lo svolgimento degli esperimenti di gara nelle varie fasi in cui il procedimento stesso si articola (esame e verifica dei requisiti dei partecipanti, della documentazione amministrativa, della progettazione, valutazione delle offerte tecnico ed economiche e delle eventuali anomalie, assicurando altresi' che la redazione degli atti afferenti il procedimento medesimo avvenga con modalita' tali da assicurare la fede privilegiata degli atti della procedura e delle operazioni compiute; 6) procedere alla fase di aggiudicazione provvisoria di ciascun affidamento e successivamente, effettuate le verifiche prescritte dalla legge, alla aggiudicazione definitiva di ciascun appalto ed alla conseguente stipula di contratto; 7) curare e vigilare le fasi realizzative di ciascuna opera pubblica e provvedere alla correlata liquidazione dei relativi corrispettivi, anche nel rispetto delle tassative regole della legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare dell'art 3 della medesima in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari; 8) curare in piena ed esclusiva responsabilita', con esclusione dell'amministrazione capitolina, i rapporti anche contenziosi con terzi esecutori dei lavori, con espressa manleva dell'amministrazione capitolina a riguardo ed anche in tema di danni derivanti dall'esecuzione della successiva manutenzione delle opere stesse; 9) curare le procedure relative ai collaudi tecnico-amministrativi, sia in corso d'opera che finali, secondo le vigenti normative in tema di collaudo di lavori pubblici; 10) provvedere alla presa in consegna delle aree necessarie alla realizzazione di dette opere da parte della amministrazione capitolina e conseguentemente alla consegna delle stesse, a titolo di formale "consegna dei lavori" in favore dell'appaltatore di ciascuna opera come sopra individuato; alla fine dei lavori e del relativo collaudo provvedera' a trasferire le opere realizzate all'amministrazione capitolina nonche' alla cura e manutenzione delle medesime ove tali obbligazioni siano state convenzionalmente assunte, sottoscrivendo tutti gli atti che si rendessero necessari; 11) aver cura di porre in essere tutte le comunicazioni a riguardo prescritte dalla legge e convenzionalmente, sia riguardo l'amministrazione capitolina, sia in favore dell'autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che rispetto qualunque ente o organo della pubblica amministrazione a vario titolo interessato; 12) coordinare e definire con gli enti erogatori di servizi pubblici - ove necessario - tutti gli atti, i contratti e le convenzioni necessari per la realizzazione delle opere pubbliche; 13) proporre alla amministrazione capitolina ove cio' si renda successivamente necessario la cura della realizzazione di ulteriori "opere pubbliche" rispetto a quelle convenzionalmente gia' assunte e con le medesime peculiarita' anche finanziarie sopra delineate. 14) promuovere tra i consorziati la redistribuzione fondiaria secondo le volumetrie a ciascuno spettanti.
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