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L'odv e' apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, si prefigge lo scopo di sostenere e tutelare le persone con sindrome di down (sdd) e le loro famiglie, favorendo in tutti gli ambiti lo sviluppo ottimale delle abilita' cognitive, motorie e di autonomia, nell'ottica di giungere alla piena valorizzazione delle persone con sdd e delle loro potenzialita' quali ricchezze distintive per l'intera comunita'. 1) per la realizzazione dello scopo di cui all' art. 2 dello statuto e nell'intento di agire a favore di tutta la collettivita', l'odv si propone, ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017 e ss. Mm. Ii. , di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attivita' di interesse generale: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazione - lett. A) art. 5 d. Lgs. 117/2017; - prestazioni socio sanitarie ei cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiali n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - lett. C) art. 5 d. Lgs. 117/2017; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo - lett. I) art. 5 d. Lgs. 117/2017; - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo - lett. U) art. 5 d. Lgs. 117/2017; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della lege 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - lett. I) art. 5 d. Lgs. 117/2017. 2) nello specifico, a titolo esemplificativo l'odv intende: a) riunire e sostenere le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con sdd in modo da creare una rete e facilitare lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra famiglie che vivono la stessa esperienza. B) promuovere e organizzare attivita' ludiche, educative, psicopedagogiche, lavorative, anche attraverso l'erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, al fine di far emergere capacita' e autonomie in ogni stadio dello sviluppo, per facilitare la qualita' di vita delle persone con sdd e il loro inserimento nella societa'. C) organizzare e realizzare altre attivita' e percorsi formativi per famigliari, educatori, insegnanti, operatori, volontari, al fine di accrescere le conoscenze e le competenze che consentano di promuovere e mantenere il benessere e l'autonomia delle persone con sdd. D) promuovere e sostenere l'integrazione scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asilo nido all'universita', comprese le attivita' di organizzazione del tempo libero e del dopo scuola. E) promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con sdd, agevolando i contatti tra aziende, pubblica amministrazione e/o enti socio-assistenziali al fine di realizzare la piena autonomia delle persone diversamente abili. F) favorire l'informazione sulle peculiarita' e abilita' delle persone con sdd mediante pubblicazioni, conferenze, seminari, incontri, dibattiti, in tutti i contesti sociali, educativi, lavorativi, pubblici e privati, al fine anche di sfatare luoghi comuni e pregiudizi. G) promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla sdd e diffondere le informazioni ai soci e alla collettivita', al fine di mantenere un aggiornamento costante sulle scoperte ed eventuali sperimentazioni in atto. H) favorire l'integrazione delle persone con sdd in tutti gli ambiti sollecitando le amministrazioni pubbliche e private all'osservanza delle normative esistenti e all'attivazione di progetti che possano agevolare le persone diversamente abili, informando tutti i soci e la collettivita' delle opportunita' esistenti e contribuendo anche attraverso il supporto e il sostegno logistico e morale a favore di persone svantaggiate. I) favorire i contatti e le reti con altri enti del terzo settore che si occupano di tutela delle persone diversamente abili per condividere progetti e attivita', sollecitare le pubbliche amministrazioni, sensibilizzare l0opinione pubblica, nonche' per scambiare informazioni sulle attivita' promosse. 3) le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte dall' odv, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. 4) l'odv, inoltre, puo' esercitare attivita' diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del d. Lgs. 117/2017 e ss. Mm. Ii. . La loro individuazione puo' essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in assemblea dei soci. 5) nel caso l'odv eserciti attivita' diverse, il consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 d. Lgs. 117/207 e ss. Mm. Ii. . 6) l'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. 7) ogni forma di rapporto economico con l'odv derivante da lavoro dipendente o autonomo, e' incompatibile con la qualita' di volontario. 8) l'odv ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d. Lgs. 117/2017 e ss. Mm. Ii. . 9) l'odv puo' avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attivita' da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore ai cinquanta per cento del numero dei volontari.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 94.99.90 corrisponde a: Attività di altre organizzazioni associative nca.