La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci professionisti dell'attivita' professionale di consulente del lavoro quale regolamentata dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12 e successive disposizioni. La societa' potra' svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. In via non prevalente e strumentale, la societa' potra': - compiere tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale; - compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.