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Articolo 2 - scopi 1. L'associazione e? apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. 2. Essa ha per finalita' la pratica e la diffusione di attivita' sportive e/o ricreative riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (coni), dalla federazione italiana vela (fiv) , dalle federazioni sportive nazionali (fsn), dalle discipline sportive associate (dsa) e dagli enti di promozione sportiva (eps) connesse alla disciplina della vela, del diporto a vela e a motore, del canottaggio, del nuoto e di qualsiasi altra attivita' sportiva e/o ricreativa intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivita' motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. 3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra?, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci: " lo svolgimento di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. " l'attivita? di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare sopra indicati, " nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potra? svolgere attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. 4. L'associazione e? altresi? caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivita' delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo? assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivita'. 5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del comitato olimpico nazionale italiano (coni), nonche' allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della fiv e delle altre fsn, dsa e eps a cui decidera' di affiliarsi. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle societa' e associazioni affiliate. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
Parole chiaveIl codice 93.12.00 (ATECO) descrive l'attività come: Attività dei club sportivi.