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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b-bis, della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "legge n. 130/99"), e, pertanto, di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni, da finanziarsi, in ogni caso, in tutto o in parte, attraverso l'emissione da parte della societa' di titoli o classi di titoli tra loro subordinate, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999. I beni e i diritti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, le somme derivanti dai medesimi beni nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito di tale operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei relativi beni e diritti, ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti nell'ambito della relativa operazione di cartolarizzazione ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la societa' potra' compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' le operazioni di reinvestimento - sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attivita' finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla societa' nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione. La societa' potra', dunque, sempre nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia, nell'ambito e ai fini delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: - acquistare, anche in sede giudiziale o concorsuale, gestire, valorizzare (anche con interventi di manutenzione e di ristrutturazione da realizzarsi mediante la stipulazione di contratti d'opera o di appalto), vendere e dismettere fabbricati civili, rustici, urbani, industriali e commerciali, terreni in genere, nonche' beni mobili registrati; - concedere immobili e beni mobili registrati in locazione o affitto; - costituire diritti reali di godimento sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprieta'.
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