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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 codice civile, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 stesso codice: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 codice civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 codice civile. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, senza finalita' speculative, si propone di potenziare e valorizzare i prodotti dell'agricoltura e i suoi derivati, nel quadro dei generali orientamenti della politica agricola ed alimentare nazionale e degli obiettivi della politica agricola della comunita' economica europea. In particolare essa si prefigge i seguenti scopi: 1) coordinare tutte le iniziative tendenti alla tutela degli interessi dei soci ed alla valorizzazione economica produttiva del settore zootecnico e agroalimentare; 2) provvedere alla raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita dei prodotti e dei sottoprodotti derivati dalle lavorazioni effettuate in proprio o dai soci. Ove occorra, potra' eventualmente acquistarli da terzi. A tal fine la cooperativa potra': a) provvedere alla istituzione di una adeguata rete commerciale sia in italia che all'estero, anche mediante l'acquisizione di societa' gia' operanti nel settore sia a livello produttivo che commerciale; b) partecipare ad azioni promozionali sia in italia che all'estero all'uopo costituendo e/o gestendo appositi marchi di origine o qualita' dei singoli prodotti; 3) compiere studi e ricerche di mercato in accordo anche con associazioni, enti ed istituti fornendo agli operatori del settore agricolo e alle cooperative di base orientamenti ed indirizzi; 4) svolgere, anche in collaborazione con associazioni, istituti ed enti, attivita' di ricerca e sperimentazione sulla tecnologia delle produzioni; 5) realizzare con i soci, sulla base degli studi e delle ricerche effettuate, la programmazione delle produzioni di qualita' conformi alle normative vigenti; 6) assistere i soci sul piano tecnico e finanziario per la realizzazione dei programmi concordati; 7) gestire l'acquisto collettivo di beni, servizi e materie prime per l'esercizio dell'attivita' agricola dei soci nonche' l'assistenza tecnica necessaria alla loro attivita'; 8) curare il caricamento degli alpeggi ed il coordinamento dell'attivita' dei soci per tutto quanto concerne l'attivita' di alpeggio; 9) realizzare ed assumere in gestione impianti per la produzione di prodotti agroalimentari, se cio' corrisponde all'interesse del corpo sociale; 10) effettuare, d'intesa con altri organismi ed enti aventi analoghe finalita', operazioni di intervento sui mercati anche per conto delle regioni, dello stato e della comunita' europea; 11) prestare fidejussioni o garanzie a favore dei soci o di altre imprese partecipate. La cooperativa potra' richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonche' finanziamenti e contributi disposti da altri enti od organismi e destinati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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