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Art. 3 - scopo lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Deve comunque essere rispettato il principio di parita' di trattamento tra i soci nell'esecuzione dei rapporti mutualistici. Art. 4 - oggetto in particolare la societa' ha per oggetto: a) di acquistare, in relazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114 pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana il 12 marzo 1948 al n. 61 e alla legge di proroga 22 marzo 1950 n. 144 pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana il 19 aprile 1950 dispensa 91, avente ad oggetto provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina (art. 31 della legge originaria) fondi rustici; b) l'assunzione nell'ambito della provincia di bologna, di qualsiasi opera di attivita' diretta di conduzione, lavorazione, sistemazione, miglioria, trasformazione e bonifica agraria di ogni genere e tipo, nonche' di qualsiasi opera o lavoro diretto a quello connesso o collegato dall'inizio del lavoro sino al suo termine nell'interesse e per conto di qualsiasi privato od ente con ogni piu' idonea forma di contratto (appalto, subappalto, affittanza e subaffittanza) conduzione, di concessione e subconcessione, prestazione di lavori in rapporti di associazione agraria, ecc. ; c) di acquistare in genere terreni, con sovrastanti fabbricati da adibire per uso di conduzione agricola o per uso di abitazione o per la sede sociale; d) di assumere lavori di bonifica, lavori agricoli di ogni genere e tipo od anche lavori industriali sia da privati sia da enti pubblici e da enti cooperativi; e) di assumere mutui con concorso dello stato nel pagamento degli interessi giovandosi delle speciali disposizioni a favore di cui alle leggi sulle cooperative e alla legge 24 febbraio 1948 n. 114 e 22 marzo 1950 n. 144; f) di acquistare concimi, fertilizzanti, attrezzi, strumenti da lavoro, anticrittogamici ed i generi e cose occorrenti all'agricoltura; g) di acquistare o noleggiare o gestire macchine agricole per l'esercizio di tutti i lavori agricoli preparatori e di raccolta e in genere tutte le macchine atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura; h) di gestire la raccolta dei prodotti agricoli, curarne la conservazione, provvedere alla vendita diretta o al conferimento a societa' di commercializzazione; i) acquistare ed allevare per i bisogni aziendali e per la vendita, bestiame da latte, da lavoro o da ingrasso ed animali in genere; l) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra, la sistemazione razionale delle abitazioni, dei fabbricati rurali e la viabilita' interna; m) migliorare le condizioni culturali, morali e materiali dei lavoratori allestendo o contribuendo ad allestire sale di lettura, circoli educativi, ricreativi e del tempo libero, compreso l'attivita' sportiva, guidando i lavoratori al progressivo perfezionamento professionale mediante corsi di qualificazione e miglioramento; n) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; o) gestire attivita' venatorie su parte o sulla totalita' del territorio; p) gestire l'attivita' di agriturismo; q) gestire altre attivita' connesse e complementari all'agricoltura. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' assumere, esclusivamente per conto proprio e non nei confronti del pubblico, partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nel rispetto dei limiti di legge. Il tutto comunque con esclusione delle attivita' di cui all'art. 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e all'art. 4 della legge 5 luglio 1991 n. 197. E' altresi' escluso l'esercizio della attivita' di intermediazione professionale ex art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 e delle attivita' riservate alle cosiddette professioni protette. In particolare, la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potra' emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo v del presente statuto.
Parole chiaveL'azienda Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti Molinella - Società Coo Perativa appartiene al macrosettore Agricoltura e si occupa di Produzione di cereali. L'attività economica con codice ATECO 01.11.40 è: Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi.
Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti Molinella - Società Coo Perativa è conosciuta anche come: "COOPERATIVA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA", "GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA", "SOCIETA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA", "SOCIETA COOPERATIVA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA", "COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA" e "SOCIETA' COOPERATIVA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA".
Cooperativa Agricola Giuseppe Massarenti Molinella - Società Coo Perativa è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.