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Oggetto sociale art. 3 la societa' cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita', senza finalita' speculative, si propone, in particolare, di espletare le funzioni di organizzazione di produttori ai sensi e per gli effetti del regolamento (ce) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, - del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5460 del 3/08/2011 "aggiornamento della strategia nazionale 2009-2013 e della disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417" (con allegati); - del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4672 del 09/08/2012 - "disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro ssociazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi" (con allegato); - del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12704 del 17/10/2013 "aggiornamento e proroga della strategia nazionale 2009-2013 e della disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi. "; - del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12705 del 17/10/2013 "disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. "; - della normativa europea, nazionale e regionale vigente ad essa riferita. La cooperativa potra' a tal fine chiedere il riconoscimento, assumerne la denominazione ed espletare le funzioni di organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo, per le seguenti sezioni: op ortofruttagruppo di prodotti frutta a guscio la societa' potra' regolamentare l'attivita' delle sezioni op sopra richiamate, fermo restando che i vincoli ed i controlli, stabiliti dalla norma e dallo statuto sociale, si riferiscono esclusivamente alle sezione alla quale i produttori aderiscono. La societa' cooperativa si propone pertanto il perseguimento del suo scopo sociale mediante l'esercizio delle seguenti attivita': 1. Assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2. Provvedere alla concentrazione dell'offerta di prodotti ortofrutticoli, ed a commercializzare direttamente la produzione degli associati, assicurando la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con i produttori aderenti nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 3. Predisporre, ai sensi e per gli effetti della normativa sulle organizzazioni di produttori, piani di avviamento, programmi operativi o di attivita' pluriennali e progetti esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari, nazionali e/o regionali al fine di migliorare quantitativamente e qualitativamente le produzioni agricole dei produttori associati e valorizzarle commercialmente; 4. Promuovere e stipulare contratti quadro di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 102/2005; 5. Gestire direttamente o tramite la promozione di specifici organismi e societa', collegati e/o partecipati, impianti per la raccolta, il condizionamento, la conservazione, la lavorazione, la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati e di quelle eventualmente acquisite sul mercato dalla societa', tenendone, per queste ultime, separata gestione; 6. Individuare, proteggere e gestire marchi di impresa; elaborare e promuovere disciplinari di produzione, con relativi marchi di qualita', anche attraverso la richiesta di riconoscimento e iscrizione nell'elenco delle d. O. P. /i. G. P. , previste dai regolamenti comunitari, al fine di meglio valorizzare e tutelare le produzioni trattate; 7. Partecipare alla gestione delle crisi di mercato, esercitare compiti di intervento sullo stesso, nonche' provvedere ad istituire, sia direttamente, sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi, anche finanziari, per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato; 8. Ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 9. Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002 e successive modificazione; 10. Realizzare iniziative relative alla logistica; 11. Adottare tecnologie innovative ed attivita' di ricerca nel settore di riferimento; 12. Favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. 13. Fornire beni e servizi ai soci cooperatori per l'esercizio delle rispettive imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c. C. Provvedendo, a titolo esemplificativo, all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di mezzi tecnici, imballaggi, macchinari e attrezzature e quant'altro necessario per la conduzione aziendale; 14. Acquistare, assumere in affitto od in qualsiasi altra forma contrattuale, sia da enti pubblici che da privati, aree, terreni, strutture, impianti, macchinari e attrezzature, o, per quanto attiene a strutture ed impianti, realizzarli ex novo, funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, provvedendo alla loro gestione; 15. Promuovere, coordinare e divulgare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive e di gestione dei residui, rispettose dell'ambiente, nonche'l'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la societa'; 16. Promuovere programmi di assistenza tecnica rivolti agli associati provvedendo anche, eventualmente, alla gestione di attivita' dimostrative o sperimentali; 17. Programmare ed eventualmente gestire, anche in collaborazione con enti riconosciuti a cio' preposti, corsi di formazione professionale destinati ad accrescere le conoscenze tecnico-professionali degli associati; 18. Proporre e realizzare campagne promozionali, informative e divulgative sui prodotti agricoli ed il loro consumo, nel mercato interno e nei paesi terzi; 19. Svolgimento delle attivita' agricole indicate nell'articolo 2135 del codice civile nonche' nelle norme speciali di legge in materia di agricoltura e precisamente: a) la coltivazione dei fondi, propri o di terzi, la silvicoltura, l'allevamento di animali, compresa l'apicoltura e l'allevamento di specie minori, e le attivita' connesse; per coltivazione dei fondi, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare i fondi, i boschi o le acque dolci, salmastre o marine; b) le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione (tra cui la vendita diretta) e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione, promozione, conoscenza ed attualizzazione del territorio e del patrimonio rurale, forestale, culturale e storico-archeologico, per tutti gli aspetti che ineriscono direttamente ed indirettamente le produzioni agroalimentari, soprattutto di eccellenza dello stesso territorio, adattandole ad un nuovo modello di societa' post industriale diversamente integrata con l'ambiente e legata alla propria storia, nonche' attivita' di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge (attivita' agrituristica); 20. Svolgere inoltre, previo riconoscimento da parte delle istituzioni e organi competenti, ogni e qualsiasi altro compito previsto per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo e di intervento sul mercato, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. La societa' potra' aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un gruppo cooperativo paritetico , nonche' partecipare alla costituzione di un'organizzazione comune (oc) tra organizzazioni di produttori (op), secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2005. Qualora la cooperativa aderisca ad una organizzazione comune, potra' affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi/di attivita' e/o piani di avviamento presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa o. C. , nonche' elaborare, d'intesa con la stessa, programmi di commercializzazione delle produzioni. La societa' potra' partecipare ad appalti, sia pubblici che privati riferiti alle attivita' di cui al presente articolo, nonche' stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e per la realizzazione e gestione dei lavori e dei servizi. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci. La societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione, o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni. La societa' potra' inoltre svolgere qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra indicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in societa' ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie.
Parole chiaveIl campo di attività di Cooperativa Agricola Melchiorre rientra nel macrosettore Alimentari, area Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. L'attività principale è classificata con codice ATECO 10.39.00: Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi).
L'azienda Cooperativa Agricola Melchiorre è nota anche con le denominazioni: "COOPERATIVA MELCHIORRE", "MELCHIORRE", "SOCIETA MELCHIORRE", "SOCIETA COOPERATIVA MELCHIORRE" e "COOPERATIVA AGRICOLA MELCHIORRE".
La categoria dimensionale di Cooperativa Agricola Melchiorre è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 6.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.