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Articolo 4) la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto: a) effettuare la raccolta, la trasformazione del latte conferito dai soci provvedendo al collocamento sul mercato dei prodotti, sottoprodotti e scarti ottenuti dalla lavorazione, nonche' quelli conferiti dai soci; a) fare la prima manipolazione in comune del latte conferito dai soci e prodotto dagli animali allevati dai soci stessi, mediante la trasformazione del latte in formaggi e sottoprodotti; b) provvedere all'allevamento ed all'ingrasso in comune dei suini utilizzando i sottoprodotti della lavorazione del latte secondo le piu' moderne tecniche di alimentazione; c) vendere in comune il formaggio e gli altri prodotti e sottoprodotti della lavorazione effettuata dal caseificio nonche' i suini allevati e altri prodotti conferiti dai soci; d) conservare ed eventualmente stagionare il formaggio prodotto dal caseificio, sia in forma diretta che attraverso organismi cooperativi di secondo grado; e) assistere i soci tecnicamente, finanziariamente e con ogni altra opportuna forma, compresa la realizzazione di attivita' formative, al fine di favorire l'incremento della produzione ed il miglioramento del patrimonio zootecnico; f) acquistare, costruire, gestire, prendere e cedere in affitto o gestione stabilimenti, gli impianti le macchine e le attrezzature per la raccolta, trasporto, lavorazione, conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti e sottoprodotti; g) istituire altrove succursali o depositi per la conservazione o la vendita del prodotto; h) promuovere le iniziative tendenti al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione lattifera e alla valorizzazione dei prodotti; i) organizzare tutto cio' che possa essere di utilita' ai soci compreso il ritiro ed il collocamento della lana, l'affittanza collettiva dei pascoli e il miglioramento dei pascoli stessi e i ricoveri del bestiame; l) provvedere ai bisogni dei soci mediante anticipazione e forniture di quanto puo' loro occorrere per l' esercizio della loro attivita'; m) effettuare e diffondere i principi della sana cooperazione, nonche' l'attuazione di tutte quelle iniziative che mirino al miglioramento delle condizioni economiche, morali, religiose e sociali dei soci; n) costruire e gestire in forma collettiva una o piu' stalle sociali, organizzare con i piu' moderni criteri tecnici ed economici, per l'allevamento ovino e suino; costruire e gestire in forma collettiva uno o piu' centri di approntamento e ingrasso suini ed agnelli; o) gestire per conto dei soci uno o piu' mangimifici, o centro di miscelazione per la produzione dei mangimi; gestire centri di lavorazione e commercializzazione. Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potra': - prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato macchine, fabbricati, mobili ed immobili; - costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, aree, impianti macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipo e valore necessari all'attivita' sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; - cedere a noleggio, in locazione, in comodato macchine, fabbricati, mobili ed immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla cooperativa per la sua attivita' sociale; - cedere a chiunque in proprieta', anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprieta' della cooperativa; - chiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agrario o da iniziative di enti pubblici od enti locali, della ue, nonche' da organizzazioni interessate allo sviluppo dell'agricoltura, per meglio raggiungere gli scopi sociali contraendo prestiti, mutui a tasso agevolato e ordinario, anche con concessione di garanzie reali. La cooperativa potra' svolgere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potra' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; la cooperativa potra' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4, l. 31 gennaio 1992 n. 59. Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potra' utilizzare i finanziamenti e i contributi disposti dalla ue, dallo stato o da altri enti pubblici e privati.
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