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Articolo 5 - scopi 5. 1 la societa' ha scopo mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2511 e segg. Cod. Civ. , con esclusione di ogni scopo di lucro, e pertanto si costituisce al fine di procurare ai soci occasioni di lavoro e servizi a condizioni piu' vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato, prefiggendosi all'uopo di: 1) svolgere la propria attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. La cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. A) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarieta' e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficolta' fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. 5. 2 la cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", cosi' come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del ministero del lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni. 5. 3 essa persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalita' solidaristiche e di utilita' sociale, ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs n. 117/2017, ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attivita' diverse, comunque non vietate agli ente del terzo settore, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. N. 381 del 1991. 5. 4 la cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella societa', in attivita' lavorative confacenti. L'attivita' sara' necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni piu' adeguate alle capacita' e alle attitudini di ciascuno. Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa intende dar vita ad una organizzazione che persegue finalita' sociali, economiche ed educative affinche', attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignita' umana e sociale. 5. 5 la cooperativa si propone, in coerenza con i crismi connotanti la categoria giuridica di appartenenza, di svolgere le proprie attivita' caratteristiche prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. Essa, peraltro: - si prefigge l'obiettivo di produrre vantaggi a favore dell'ambito territoriale di appartenenza, rivalutando le risorse umane, ambientali, culturali e sociali dello stesso, mediante la produzione di beni e/o di servizi idonei ad incidere stabilmente su aspetti fondamentali della vita in toto; - si propone di valorizzare le competenze e le tradizioni culturali della popolazione residente nel comune di foiano di val fortore (bn), dei comuni limitrofi della zona del "fortore" che rientrino nell'ambito di riferimento del disposto di cui all'art. 2 della legge della regione campania n. 1 del 2020, nonche' le risorse dei predetti territori, a mezzo perseguimento dello scopo di soddisfare i bisogni della comunita' locale e di migliorarne la qualita' sociale ed economica della vita, anche mediante lo svolgimento di prestazioni assistenziali e di sostegno personale e sociale di coloro che necessitano di sostegno, nonche' attraverso lo sviluppo di attivita' economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di offerta di lavoro. Lo scopo sociale e', in particolare, indirizzato alla promozione dell auto-organizzazione dei cittadini, con particolare riguardo a quelli dell'ambito territoriale di appartenenza, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunita', con particolare riguardo alla promozione ed alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all utilizzo responsabile delle risorse naturali, alla valorizzazione di pratiche di risparmio energetico e di incentivazione dell impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attivita' produttive. 5. 6 ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. N. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione dell'organo amministrativo potra' aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. . L'attivita' sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. Civ. . Articolo 6 - oggetto sociale 6. 1 ai sensi dell'art. 1, lett. A) e b), l. N. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: - l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettivita', incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), b), c), d), l) e p), d. Lgs. N. 112 del 2017; - lo svolgimento di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In relazione ai propri scopi la cooperativa potra' svolgere tutte quelle attivita' che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, quali, a titolo meramente esemplificativo: - la fornitura di servizi a garanzia del funzionamento della pubblica amministrazione del comune di foiano di val fortore (attivita' di ausilio agli uffici contabili ed amministrativi per il perseguimento degli obiettivi delle attivita' della coop); - la fornitura di servizi di manutenzione e salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale/paesaggistico (interventi a tutela del cd "verde pubblico"); - la fornitura di servizi finalizzati alla digitalizzazione di documenti; - la fornitura di servizi di gestione di piccole infrastrutture, quali campetti e strutture ad essi annessi e funzionali; - manutenzione di piccole infrastrutture (riparazioni di beni materiali). La societa', inoltre, potra' organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarieta', per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle loro famiglie. Le differenti attivita' sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla l. N. 381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate. 6. 2. La presente cooperativa di comunita', a pena di cancellazione dal relativo albo regionale, oltre a svolgere in via stabile e principale, in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano lo svolgimento, una o piu' delle attivita' di interesse generale di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), svolge attivita' e servizi per la comunita' e per il territorio di appartenenza, tra cui: a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalita' sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione; b) promozione di attivita' eco-turistiche e servizi di mobilita' sostenibile; c) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento; d) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilita' (es. Energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc. ) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli gia' esistenti; e) servizi di natura informatica; f) servizi bibliotecari e noleggio di libri; g) agricoltura, in aggiunta all agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunita' sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali; h) attivita' di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi; i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale di cui al presente elenco; j) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; m) ogni altra attivita' coerente con le finalita' previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunita'. Si intende svolta in via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi, secondo criteri di computo definiti con decreto dal ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. Potra' costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo titolo iv del presente statuto. Le cooperative di comunita', per il raggiungimento dei fini sociali e per l adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettivita', possono predisporre progetti integrati che riguardano le attivita' di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 112/2017, nonche' quelle previste dalla relativa legge regionale n. 1 del 2 marzo 2020. L'organizzazione amministrativa della cooperativa dovra' assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 88.99.00 indica: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
In base alla tassonomia UE, Cooperativa Di Comunita' Local Welfare Società Cooperativa Sociale A R.l.- Ets è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.