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Art. 4 - scopo e attivita' mutualistica l'attivita' della societa' cooperativa e' svolta senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, previo rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte delle competenti autorita' nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi. La cooperativa svolge la propria attivita' mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo della societa' ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'art. 2521 del codice civile. Fin d'ora si precisa, comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base delle previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero nelle diverse tipologie e forme previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori ai sensi degli artt. 2512 e 2513 cod. Civ. E del d. M. 30 dicembre 2005; nei limiti consentiti dalla legge, potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. L'organo amministrativo curera' l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente. Art. 4 bis) - oggetto in conformita' agli interessi e requisiti dei soci cooperatori, la cooperativa ha per oggetto: 1)- l'attivita' di assistenza, inserimento e sviluppo sociale di persone svantaggiate, anziani, extracomunitari, rifugiati politici, esiliati, in conformita' alle direttive degli enti ed organi preposti 2)- la gestione di strutture ricettive, bar, hotel, ristoranti, aziende agrituristiche, campo giochi, e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 3)- la fornitura di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 4)- servizi di assistenza domiciliare alla persona, telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza. 5)- la realizzazione, sistemazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi di proprieta' di privati e/o di enti pubblici. 6)- la fornitura di servizi rivolti ad enti pubblici concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani, il loro stoccaggio ed il loro trasporto 7)- la gestione di mense per privati ed operatori pubblici. 8)- la gestione e la valorizzazione di beni di proprieta' di enti pubblici e fondazioni private 9)- la gestione di strutture che erogano servizi specialistici alle persone, ivi compresa l'assistenza sociale e sanitaria, la gestione di case famiglia e l'assistenza adottiva. La societa', per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente ad esso, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare e commerciale, contrarre finanziamenti e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni ed avalli (non nei confronti del pubblico e quale mera attivita' strumentale), assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, societa', consorzi, associazioni ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonche' porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili, purche' nei limiti di legge. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. La societa' e' disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi in materia, per cui potra' partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta' ed a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo italiano. Art. 4 ter - mutualita' prevalente la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto, ai sensi dell'art. 2514, comma 1 cod. Civ. : a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Parole chiaveIterfelix Società Cooperativa svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari. Secondo lo standard ATECO, il codice 88.99.00 corrisponde a: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
I nomi alternativi di Iterfelix Società Cooperativa sono: "ITERFELIX", "SOCIETA ITERFELIX", "COOPERATIVA ITERFELIX", "SOCIETA COOPERATIVA ITERFELIX" e "SOCIETA' COOPERATIVA ITERFELIX".
Il capitale sociale ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.