Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 - oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente e lo scopo di coordinamento dell'attivita' produttiva al fine del raggiungimento di una piu' alta efficienza tecnica, produttiva, economica e sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) esercitare la pesca marittima e la pesca nelle acque interne e tutte le attivita' ad essa connesse e assumere la gestione armatoriale dei natanti. La cooperativa guida e coordina l'attivita' di produzione ai fini del raggiungimento di una piu' alta efficienza tecnica, produttiva, economica e sociale; b) esercitare attivita' di acquacoltura e maricoltura anche attraverso la realizzazione e/o gestione di idonei impianti; c) provvedere all'acquisto, all'affitto, alla manutenzione e alla gestione dei natanti e dei mezzi di produzione; d) organizzare, realizzare e gestire strutture inerenti alla produzione, cattura ed allevamento nonche' per la lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e trasporto dei prodotti ittici; e) provvedere alla vendita collettiva del prodotto ittico nei mercati alla produzione e all'ingrosso, al dettaglio come direttamente mediante la realizzazione e gestione di appositi spacci, idonee strutture; f) acquistare e gestire mezzi di trasporto; g) organizzare e gestire i servizi relativi alla costruzione e all'acquisto e riparazione delle reti e di ogni altro materiale inerente alla pesca anche per conto dei soci; h) stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, le pubbliche amministrazioni e con i privati allo scopo di ottenere concessioni per la realizzazione di strutture produttive di servizi, nonche' la concessione di coste e specchi d'acqua ai fini produttivi e la concessione di banchine, darsene ecc. Per l'ormeggio; i) gestire direttamente stazioni radio, ove consentito dalle leggi; l) chiedere contributi e mutui ai sensi della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunitaria a favore della pesca e per il potenziamento delle attivita' pescherecce e ittiche in genere; m) effettuare interventi diretti o indiretti, anche in compartecipazione con altri organismi, al fine di stabilizzare i prezzi e migliorare le situazioni mercantili secondo le direttive comunitarie e nazionali; n) fornire ai soci ogni forma di assistenza anche creditizia; fornire, nei casi di necessita', prestiti o sovvenzioni dirette o indirette (garantire dai prodotti conferiti alla societa') e deliberare eventuali contributi in favore di quei soci che abbiano subito particolari perdite nell esercizio della pesca per casi fortuiti o di forza maggiore; o) sviluppare l'esercizio della pesca e dei servizi connessi con i sistemi piu' rispondenti alla tecnica moderna, al duplice scopo di favorire la produzione nazionale ed il benessere dei produttori della pesca; p) effettuare corsi di qualificazione o di aggiornamento per i pescatori ed attivita' di studio e di ricerca applicata anche in collaborazione con enti e privati; q) assumere iniziative atte alla migliore utilizzazione del lavoro dei soci, del tempo libero ed assumere iniziative per lo sviluppo della pesca - turismo. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Art. 3 - scopo mutualistico la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: fornire beni o servizi direttamente ai membri dell organizzazione a condizione piu' vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 03.21.00) è: Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Cooperativa Pescatori La Vela Società Cooperativa rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 23.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.