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Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) l'esercizio della pesca e della acquacoltura, il collocamento, anche collettivo, del prodotto pescato sia attraverso la vendita diretta sui mercati nazionali ed esteri che all'industria di trasformazione, sia attraverso il conferi-mento ad altri organismi associativi con organizzazione e gestione dei servizi inerenti al collocamento dei prodotti; b) provvedere all'acquisto e all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'esercizio della pesca, acquacoltura ed alla manutenzione e dotazione delle barche e degli impianti di acquacoltura; c) gestire direttamente mercati ittici, centri di depurazione, centri di raccolta e vendita; d) procedere a promozioni di vendita attraverso organizzazione e partecipazioni a manifestazioni fieristiche e campagne pubblicitarie; e) organizzare la vendita e l'acquisto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura anche da terzi, costituendo eventualmente appositi magazzini all'ingrosso e spacci di vendita diretta al consumatore; f) contribuire al ripopolamento in acque ed interne, ivi compresa l'acquacoltura, promuovendo studi ed azioni; g) compiere tutte quelle azioni di natura e finalita' mutualistica che tornino a vantaggio dei soci; h) svolgere tutte le attivita' e compiere tutte le azioni previste e regolamentate dalle leggi sulla pesca e sull'acquacoltura; i) rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dalla attuazione di regolamenti nazionali e comunitari; j) svolgere a favore dei soci attivita' di assistenza tecnica, economica e finanziaria sempre comunque allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche dei propri soci. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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