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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili avvalendosi prevalentemente degli apporti dei soci stessi nonche' fornendo a medesimi beni e servizi. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c. C. : (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la raccolta, lavorazione, trasformazione del latte proveniente in prevalenza dalle aziende condotte dai soci e la commercializzazione e vendita, anche al minuto, dei prodotti ottenuti dalla lavorazione ed anche del latte destinato alla alimentazione umana. In rapporto di complementarieta' e accessorieta' con l'attivita' innanzi detta, la societa' potra' svolgere le seguenti attivita': a) l'allevamento razionale del bestiame suino da carne e da riproduzione allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale delle campagne; b) l'acquisto, l'affitto e la conduzione diretta di aziende agricole e terreni agricoli (malghe, pascoli, ecc ); c) l'emanazione di direttive tecniche che possano contribuire al miglioramento del bestiame appartenente ai soci, ed aumentarne la produzione e migliorarla; d) la promozione e l'organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere tecnico/colturale a favore dei soci e la assistenza dei soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura e delle trasformazioni colturali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici previsti dall'art 2135 c. C. E s. M. I. Necessari alla realizzazione degli scopi sociali agricoli nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge in tema di societa' cooperative agricole. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni o attivita' riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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