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Scopi - ai sensi dell'art. 1, l. N. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attivita' in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. N. 381 del 1991. Per la realizzazione di cio', la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, svolga attivita' finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialita' delle persone che si trovano in stato di bisogno. La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. N. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. . L'attivita' sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. Civ. . Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp. Att. Cod. Civ. . La cooperativa ha lo scopo di intervenire nel campo sociale, in particolare in tutte le situazioni di disagio, emarginazione e comunque di bisogno, di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Attraverso una presa di conoscenza personale la cooperativa vuole contribuire a creare una conoscenza sociale, sempre piu' allargata e responsabile nell'ambito della comunita', attraverso il superamento di tutti i vari condizionamenti, che ostacolano una autentica realizzazione della persona umana. Al fine di realizzare queste priorita', la cooperativa si propone di gestire servizi socio-sanitari ed educativi che possono esplicarsi sia in attivita' diurna che notturna, sempre finalizzati all'inserimento sociale e civile delle persone svantaggiate; si propone di svolgere attivita' qualificate di sostegno in favore di persone, di gruppi, di situazioni, che richiedono interventi sistematici, continuativi e periodici; cerca di promuovere tutti quei momenti sociali che incidono in maniera determinante sulla persona, quali il lavoro, la famiglia, il tempo libero, la scuola, il territorio, attraverso la partecipazione; si impegna nel tentativo di prevenire l'insorgere di qualsiasi situazione sfavorevole alla piena realizzazione dell'uomo e di superare quelle gia' esistenti proponendo una vita di relazione; tiene il collegamento e collabora, al fine di giungere ad un progetto unitario, con singoli gruppi, associazioni, cooperative, enti e societa', con particolare riferimento agli enti pubblici locali, valendosi di ogni forma opportuna di partecipazione, concorso, concessione, convenzione, oggetto e gestione; promuove e sostiene la costituzione di momenti di incontro, di gruppi giovanili, di adulti e di famiglie; promuove e stimola il volontariato in tutte le forme, curandone la preparazione oggettiva (specifica) nel rispetto e secondo il dettato anche della legge 11/8/1991 n. 266; condivide inoltre gli obbiettivi e le finalita' stabilite nell'art. 2 della legge regione veneto 15 dicembre 1982 n. 56 della legge 8/11/1991 n. 381 nonche' delle norme regionali di attuazione. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire all'associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale aderente alla confederazione cooperative italiane, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Oggetto sociale - ai sensi dell'art. 1, lett. A) e b), l. N. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: - l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettivita', incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), b), c), d), l) e p), d. Lgs. N. 112 del 2017; - lo svolgimento di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In relazione ai propri scopi la cooperativa potra' svolgere tutte quelle attivita' che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, quali, a titolo meramente esemplificativo: a) stipulare convenzioni, attive e passive, con persone fisiche, enti pubblici o privati, associazioni, istituti e fondazioni assistenziali; b) assumere la gestione, anche su concessione di enti pubblici o privati, di attivita' polivalenti e differenziate quali: la gestione di laboratori, di centri culturali e di centri sportivi, la produzione e vendita di articoli artigianali, coltivare ed operare nel settore dell'agricoltura con la relativa trasformazione e vendita dei prodotti ad essa derivanti; c) assumere, da enti o privati, commissioni e lavori per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di edifici in genere ed assumere lavori di costruzione, di manutenzione di impianti civili ed industriali; la gestione di servizi di pulizia, di manutenzione di parchi e giardini ed attivita' affini, nonche' di assemblaggio; d) curare, anche su incarico di enti pubblici, l'assistenza domiciliare a persone anziane e/o svantaggiate; e) curare la formazione: corsi di formazione; corsi di formazione professionale; attivita' formative rivolte ad enti pubblici e privati; attivita' educative e ricreative. La cooperativa si propone anche di raggiungere ulteriori finalita' di promozione umana attraverso il reperimento del personale che le occorre, anche nel rispetto dell'art. 4 legge 381/91, con riguardo all'assunzione, inquadramento e versamenti contributivi relativi alle persone svantaggiate. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La societa', inoltre, potra' organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarieta', per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilita' e delle loro famiglie. Le differenti attivita' sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla l. N. 381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. In particolare, la cooperativa potra' assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potra' assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre societa', imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purche' tali attivita' siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attivita' riservate. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo v del presente statuto. La cooperativa potra' emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
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