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La societa' cooperativa non ha fini di lucro ed e' retta con i principi della mutualita' e poiche' possiede tutti i requisiti previsti dalla legge puo' essere considerata quale organizzazione non lucrativa di utilita' sociale. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale finalizzata con gestioni separate: 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo uno (1), lettera a), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381); 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo uno (1), lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381). La cooperativa realizza quindi le finalita' di solidarieta' sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: 1) la prestazione di attivita' lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci; 2) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'articolo uno (1), lettera a), della legge numero trecentottantuno/millenovecentonovantuno (381/1991). Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo sei (6) della legge tre (3) aprile duemilauno (2001) numero centoquarantadue (142), che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. Considerato lo scopo della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa ha per quanto lecito come oggetto le seguenti attivita': - la societa' cooperativa potra', ai sensi dell'articolo uno (1) punto uno (1) lettera a della legge otto 8 (otto) novembre 1991 (millenovecentonovantuno), numero 381 (trecentottantuno), gestire, per conto proprio e per conto terzi, per conto di pubbliche amministrazioni e di privati, servizi che riguardano: a) - case-alloggio e case-famiglia, centri di prima accoglienza, servizi diurni, servizi notturni a favore di dimessi dall'ospedale psichiatrico, minori, anziani, tossicodipendenti, soggetti con difficolta' di inserimento sociale; case protette, centri di residenza sanitaria assistita (r. S. A. ) e non assistiti, centri diurni; b) - attivita' di sostegno e reinserimento sociale; attivita' di animazione con finalita' educative di socializzazione; c) - attivita' e servizi di assistenza infermieristica, sanitaria, riabilitazione anche a carattere domiciliare; d) - servizio di telesoccorso; e) - servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e recupero, anche sociale, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture pubbliche o private; f) - l'organizzazione di iniziative sociali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, anche attraverso la gestione di centri e altre strutture per l'animazione, finalizzate al recupero della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei; g) - l'organizzazione e la gestione di centri soggiorni vacanze per persone disabili e non, anziani o persone con problemi legati alla tossicodipendenza e minori di eta'; h) - l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale dei soci e non, degli operatori o destinati, altresi', al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicaps fisici o psichici. A tal fine potra' utilizzare i finanziamenti le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie; i) - il trasporto assistito di persone disabili e minori di eta'; j) - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locali al fine di rendere la stessa piu' consapevole e disponibile all'attenzione e alla accoglienza delle persone in stato di bisogno; k) - attivita' di promozione presso le istituzioni a favore delle persone piu' deboli e svantaggiate; l) - l'organizzazione e la gestione di centri e laboratori professionali ed artigianali per soggetti disabili o con problemi legati alla tossicodipendenza e di devianza sociale; m) - costituire, organizzare e gestire centri di studi che si occupino di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche, monitoraggio e valutazioni relative alla comunita' locale, limitrofe ed anche a carattere nazionale; - la societa' cooperativa, inoltre, ai sensi dell'articolo uno (1) lettera b della legge 8 (otto) novembre 1991 (millenovecentonovantuno) numero 381 (trecentottantuno), ha lo scopo di assumere da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche, pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei seguenti settori: a) - agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare, zootecnia e itticoltura; b) - attivita' artigianale, legate alla lavorazione del legno, del ferro, del marmo, di tessuti e materiale vario ; c) - salvaguardia e sanificazione ambientale; d) - costruzione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti e stabili civili ed industriali; e) - realizzazione di impianti elettrici, idraulici, fognanti, gasdotti e di condizionamento; f) - pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, pulizie di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto; g) - distribuzione di prodotti; h) - installazione e manutenzione di verde pubblico e privato e spiagge; i) - gestione di stabilimenti balneari; j) - gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati; k) - servizi di facchinaggi vari e manovalanza in genere; l) - servizio di guardania non armata; m) - servizi di lavanderia, stireria e tintoria; n) - servizio di trasporto merci, persone, valori e documenti; o) - organizzazione e gestione del servizio mensa e ristorazione collettiva, di pubblici esercizi, centri termali, stazioni balneari e montane per enti pubblici e privati, centri di gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati; p) - organizzazione e gestione di centri e impianti sportivi e ricreativi; q) - organizzazione e gestione di attivita' legate al settore turistico, ricettivo e gestione alloggi; r) - salvaguardia del patrimonio artistico e culturale; s) - servizi di gestione e riscossione tributi e notifiche varie; t) - gestione amministrativa di societa' private e pubbliche; u) - curare lavori di catalogazione, schedatura, riordino e gestione di biblioteche, ed archiviazione in genere; v) - organizzare e gestire sale di lettura centri di studio, archivi, attivita' culturali anche mediante l'utilizzo di sistemi meccanizzati; w) - attivita' e servizi destinati alla promozione turistica del territorio; x) - creazione e gestione di porticcioli turistici; y) - collaborare attivamente alle iniziative di volontariato che saranno realizzate dagli organismi ed enti vari; z) - inserimento ed elaborazione dati, anche con strumenti informatici, di natura statistica, finanziaria e fiscale o di qualsiasi altro tipo; archiviazione e catalogazione anche su supporti magnetici di dati di qualsiasi natura (informazioni, testi, immagini, elaborati multimediali, video, audio e simili); gestione di archivi cartacei o digitali, anche con conservazione dei documenti e dei supporti presso strutture della cooperativa adeguatamente attrezzate; attivita' connesse alla realizzazione di siti internet quali hosting, housing, web design, pubblicazione di contenuti editoriali e multimediali sulla rete internet e qualsiasi altra forma di servizio, anche futuro, connesso all'utilizzo di strumenti telematici ed informatici; indagini di mercato, sondaggi, servizi di call center e telemarketing; l'attivita' di tipografia, legatoria, litografia e copisteria. Al fine di poter svolgere congiuntamente le due attivita' previste dall'articolo uno della legge trecentottantuno/novantuno e dall'articolo quattro del presente statuto, la cooperativa dovra' tenere due distinte contabilita', una per il settore a ed una per il settore b. La cooperativa potra' stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti precedenti. Inoltre, sempre per il raggiungimento degli scopi sociali, potra' assumere interessenze e partecipazioni di controllo e/o minoranza in societa' commerciali e non, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, anche limitatamente a determinati affari o operazioni commerciali con o senza lo strumento della associazione temporanea di imprese. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attivita' caratteristica: 1) ai sensi dell'articolo uno (1), lettera a), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), e dell'articolo duemilacinquecentoventi (2520), comma due (2), del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; 2) ai sensi dell'articolo uno (1), comma 1, lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), e dell'articolo duemilacinquecentoventi (2520), comma due (2), del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attivita' in misura non inferiore al trenta per cento di coloro che prestano attivita' lavorativa per i servizi resi dalla cooperativa nell'ambito della norma richiamata nel presente punto, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo duemilacinquecentotredici (2513) del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (articolo centoundici (111)-septies disposizioni di attuazione del codice civile). La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa puo' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali o provinciali, nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; puo' partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, puo' aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, puo' anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' anche finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.
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