Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4 (oggetto sociale) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' ed ha come oggetto: a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attivita' socio sanitarie e assistenziali , attivita' socio-riabilitative, assistenza domiciliare in tutte le sue forme, gestione di centri residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e semiautosufficienti, centri diurni, residenziali e semiresidenziali per disabili, centri riabilitativi per malati mentali sia residenziali che semiresidenziali, strutture assistenziali e residenziali per bambini e giovani in difficolta', telesoccorso e tele-assistenza, trasporto per soggetti in difficolta' e non, attivita' ricreative, culturali, associative a favore di tutti i soggetti e, in special modo, delle persone anziane e disabili, attivita' riabilitative, viaggi culturali e a scopi sanitari, supporto psicologico; b) corsi di formazione, valorizzazione dei beni culturali, servizi di cucina anche a livello domiciliare, servizi di pulizia in genere. La cooperativa potra' mero titolo esemplificativo costruire, acquistare immobili, organizzare e gestire residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare, centri di terapie fisiche ed ogni altra attivita' connessa o simile al perseguimento dello scopo sociale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Per il conseguimento dell oggetto sociale, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l esigenza. La cooperativa si propone di far promuovere ai soci, nell ambito della compagine sociale,la raccolta dei finanziamenti da destinare alle iniziative sociali programmate, nonche' di assistere i soci per ottenere in loro favore i contributi erariali previsti dalle leggi in vigore e da quelle che saranno promulgate per un piu' ampio conseguimento dell oggetto sociale. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari (ad eccezione dell intermediazione e delle attivita' regolate dalla legge n. 1 e 197 del 1991)e immobiliari, necessarie e/o utili per la realizzazione degli scopi sociali. All uopo la cooperativa potra' chiedere finanziamenti agevolati e non, contributi in conto capitale e/o interessi e mutui previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali, statali e comunitarie esistenti alla data della richiesta. Potra', nei limiti consentiti dalla legge ( purche' non in via prevalente alle altre attivita'), assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre societa' o imprese cooperative e dare adesioni ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; potra' infine partecipare con oblazioni a quelle iniziative idonee a rafforzare con l esempio nei rapporti tra i soci ed in quelli fra loro e gli altri cittadini, i principi legali del soccorso e della solidarieta'. Potra' assumere, sempre e in ogni caso nel rispetto della legge 197/1991 e in ogni modo non in via prevalente, impegni a dare garanzie e fideiussioni a favore delle cooperative, enti pubblici e privati, mediante delibera assembleare. Qualora la cooperativa non dovesse in concreto aderire o dovesse recedere da associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovra' versare direttamente al ministero del lavoro la quota di utili secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge 59/1992; qualora la societa' non ottemperi all obbligo di versamento dei citati contributi, decade dai benefici fiscali e d altra natura concessi dalla normativa vigente.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 88.99.00 indica: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Secondo i criteri europei, Sostegno Amico Società Cooperativa Sociale Onlus è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.