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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell art. 1, lett. A) della legge 381/91 e attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi della lett. B) art. 1 della legge 381/91, orientati alla risposta ai bisogni di persone a rischio di emarginazione sociale ed attuando servizi ed interventi di natura psico-pedagogica, psicoterapeutica, educativa, riabilitativa e socio-assistenziale. In tal modo la cooperativa intende anche: - promuovere e favorire l inserimento lavorativo di soggetti normodotati e svantaggiati, anche affetti da handicap ed invalidita' fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso la creazione di posti di lavoro capaci di assicurare condizioni lavorative e remunerazioni piu' vantaggiose rispetto a quanto offerto dal mercato; - contrastarne i fenomeni di marginalita' ed emarginazione grave attraverso servizi di gestione di centri dedicati all inserimento lavorativo, alla socializzazione, allo sviluppo di competenze e capacita' intellettive e all organizzazione di iniziative per il tempo libero; - sostenere forme di cooperazione locale, nazionale ed internazionale con strutture simili ed affini ovvero operanti nei medesimi settori di attivita'. Nel rispetto di quanto riportato all art. 4 comma 2 della l. 381/91, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dello stesso articolo devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Considerato lo scopo mutualistico, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, delle seguenti attivita': a) gestione e svolgimento di attivita' di assistenza sociale e/o sanitaria e coordinamento di centri polifunzionali diurni, in regime residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili, minori e persone svantaggiate, casa famiglia e comunita' alloggio; b) impiegare, razionalmente e produttivamente le prestazioni d'opera dei soci, secondo le capacita' professionali e le attitudini personali di ognuno, nello svolgimento di compiti e attivita' di cui al presente articolo; c) diffondere, sostenere lo spirito di solidarieta' ed il volontariato nelle attivita' socialmente utili e nei servizi di assistenza, cura, recupero fisico, psichico e sociale delle persone svantaggiate; d) promuovere, programmare, assumere, esercitare, gestire iniziative, attivita' e servizi nei campi assistenziali, sanitari, fisioterapici, riabilitativi, educativi, culturali, ricreativi, formativi, scolastici, sociali, con particolare riferimento ai bisogni delle persone colpite da handicap, agli anziani, agli invalidi, ai bambini, agli emarginati; e) esercitare iniziative, attivita' e servizi di cui al precedente punto d) in cliniche, nosocomi, ambulatori, centri, impianti e strutture fissi e mobili e/o a domicilio degli utenti; f) assumere ed esercitare attivita' di ricerca, studio, divulgazione, informazione, sensibilizzazione, educazione ed aggiornamento medico-sanitario preventivo e in ogni altro campo di cui al precedente punto d); g) assumere, esercitare, gestire ogni altro tipo di servizio socialmente utile; h) curare la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale e socio-culturale dei soci e del personale addetto ai servizi ed attivita' di cui al presente articolo; i) costruire, ristrutturare, acquistare, prendere in affitto o in leasing, gestire impianti, immobili, strutture, macchinari ed attrezzature varie necessari al corretto ed efficiente svolgimento dei compiti ed attivita' di cui al presente articolo; l) raccogliere conferimenti di denaro o prestiti o oblazioni dei soci, nel rispetto delle normative vigenti; m) compensare il lavoro dei soci in rapporto alla qualita', quantita' e tipo di prestazione assicurata all'attivita' della societa', utilizzando il ricavo dell'esercizio della societa' dedotto dei costi, spese ed accantonamenti vari. La cooperativa non svolgera' attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi, collegi o ordini. La societa' non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o affini. La societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie, e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, compresa la prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' richiedere ed utilizzare i contributi, i finanziamenti e le provvidenze disposte dallo stato, dalla regione e dagli altri enti ed organismi pubblici, nonche' i finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi pubblici e privati per un maggior sviluppo dell'attivita' cooperativa. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Parole chiaveL'area di business di Cooperativa Sociale Pro-Vita Cooperativa A Responsabilita' Limitata è il macrosettore Servizi alle famiglie, settore Servizi sanitari e di assistenza sociale. Il codice di attività ATECO 88.10.00 corrisponde a: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Cooperativa Sociale Pro-Vita Cooperativa A Responsabilita' Limitata figura anche con le denominazioni: "COOPERATIVA PRO-VITA COOPERATIVA", "PRO-VITA COOPERATIVA", "SOCIETA PRO-VITA COOPERATIVA", "SOCIETA COOPERATIVA PRO-VITA COOPERATIVA" e "COOPERATIVA SOCIALE PRO-VITA COOPERATIVA".
Cooperativa Sociale Pro-Vita Cooperativa A Responsabilita' Limitata è definita come "piccola impresa" secondo gli standard europei (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.