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La societa' cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, come successivamente modificata tra l'altro dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, non ha fini di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le attivita' di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, quali: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni; - interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni; - interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, vale adire: -- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni; -- persone svantaggiate o con disabilita? ai sensi dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non potere reperire e mantenere un'abitazione in autonomia; b) lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in particolare finalizzate all'inserimento lavorativo in attivita' di servizi di persone svantaggiate nella percentuale di almeno il trenta per cento (30%), come indica l'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 381; nonche' tramite la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, attuando in forma mutualistica e senza fine speculativo, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Lo scopo che i soci della societa' cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale prestano la propria attivita' lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla societa' cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Lo scopo della societa' cooperativa si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attivita' comprese alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. La societa' cooperativa, pertanto, si occupera' sia della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi sia dello svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, indicate nell'oggetto sociale, sono tali da postulare l'esercizio di attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali, cosi' come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. Le attivita' previste alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, sono coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' della societa' cooperativa sociale e sono funzionalmente collegate tra loro, con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della societa' cooperativa sociale, infatti, consentono la netta separazione fra le gestioni relative alle attivita' esercitate, al fine della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La societa' cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La societa' cooperativa, per potere curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico culturale della comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese e imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La societa' cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La societa' cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di brindisi, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. La societa' cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La societa' cooperativa puo' operare anche con terzi. La societa' cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarieta' - confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.
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