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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' determinati nello statuto, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. E di cui al d. Lgs. 228 del 2001, ed in particolare: - la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti vitivinicoli e piu' in generale di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci; - la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', ecc. ; - l'assunzione di ogni altra iniziativa o conferimento di prodotti agricoli che possa essere di vantaggio ai soci; - al fine di ottimizzare le attivita' di cui sopra ed in via accessoria, la cooperativa potra' assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveCooperativa Viticoltori Riuniti Società Cooperativa Agricola In Breve Covir Società Cooperativa Agricola opera nel settore Bevande, specializzandosi in Vino. L'attività principale è classificata con codice ATECO 01.21.00: Coltivazione di uva.
Cooperativa Viticoltori Riuniti Società Cooperativa Agricola In Breve Covir Società Cooperativa Agricola è anche conosciuta con i nomi: "COOPERATIVA VITICOLTORI RIUNITI", "COVIR", "SOCIETA COVIR", "COOPERATIVA COVIR", "SOCIETA COOPERATIVA COVIR" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA COVIR".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Cooperativa Viticoltori Riuniti Società Cooperativa Agricola In Breve Covir Società Cooperativa Agricola rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 7.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.