Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Croce Rossa Italiana -…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Il comitato locale, quale articolazione territoriale della croce rossa italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, le seguenti attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e del comitato centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana: a. Organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo stato italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle convenzioni di ginevra, dei successivi protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b. Collaborare con le societa' di croce rossa e mezzaluna rossa degli altri paesi, aderendo al movimento; c. Adempiere a quanto demandato da convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della croce rossa internazionale alle societa' della croce rossa e mezzaluna rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; d. Organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' di quanto previsto dalle vigneti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e. Svolgere attivita' umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f. Svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio dalle forze dell'ordine; g. Svolgere attivita' ausiliaria delle forze armate, in italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il corpo militare volontario e il corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal movimento; h. Svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in italia ed all'estero, sentito il ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal movimento; i. Agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; j. Promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; k. Realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il ministero degli affari esteri e con gli uffici del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; l. Collaborare con i componenti del movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; m. Svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della croce rossa; n. Svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; o. Diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si ispira il movimento; p. Promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; q. Svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneita' all'uso; r. Svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile. Il comitato locale, quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, esercita, ovunque richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le sopra citate attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e/o del comitato centrale in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana. Per le attivita' di cui ai punti 7 e 8 del presente statuto potranno anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti. Il comitato locale puo' usufruire dell'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonche' per la protezione civile territoriale. Il comitato locale e' autorizzato a presentare progetti ed a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attivita' di cui alle lettere b) f) g) h) i) k) ed l) del presente articolo solamente previa autorizzazione del comitato centrale della croce rossa italiana. Il comitato locale puo' stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonche' con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali ed agli scopi dell'associazione. Il comitato locale, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie, socio sanitarie, attivita' sociali e dei servizi alla persona, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e soggetti privati e sottoscrivere i relativi contratti. Il comitato locale puo' altresi' svolgere attivita' di formazione, sia interna che esterna, in quanto agenzia riconosciuta a livello locale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del servizio sanitario nazionale, le universita' ed altri enti pubblici o privati. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dal comitato locale vincolano solo il comitato sottoscrittore e non l'intera associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo il comitato locale ad agire contro i principi fondamentali ne ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.
Parole chiaveCroce Rossa Italiana - Comitato Di Colli Albani - Odv opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari e di assistenza sociale. Il codice ATECO 86.90.42 corrisponde all'attività: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.
I nomi alternativi di Croce Rossa Italiana - Comitato Di Colli Albani - Odv sono: "CROCE ROSSA ITALIANA", "ODV", "COMITATO DI COLLI ALBANI" e "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI COLLI ALBANI - ODV".