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L'obiettivo principale della croce rossa italiana e del comitato provinciale e' quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalita', razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignita' umana e di una cultura della non violenza e della pace. Per raggiungere questo obiettivo il comitato provinciale si propone in particolare, nel rispetto delle direttive e del coordinamento e della vigilanza del comitato centrale, del comitato regionale di: a. Intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle convenzioni di ginevra e dai protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari; b. Tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze; c, formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attivita' a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali; d. Proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamita', conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il comitato provinciale riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del comitato centrale in caso di emergenza e di attivazione nell'ambito del sistema di protezione civile e si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei soci a tutte le atttivita' conseguenti e necessarie si impegna altresi' nella stessa misura e con ie stesse modalita' nei casi di attivazione internazionale della croce rossa italiana nell'ambito dei meccanismi di riposta alle emergenze del movimento; e. Operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolari sanitari - ivi compresi il pronto soccorso e trasporto infermi - sociali e sociosanitari ovvero nelle attivita' che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di' promuovere azioni per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali, condizioni di non autonomia; f. Promuovere e collaborare in azioni di solidarieta', di cooperazione alla sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di' servizio assistenziale o sociale. Con particolare attenzione a gruppi o individui con difficolta' di integrazione sociale; g. Promuovere i principi fondamentali de! movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili; h. Promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attivita' della croce rossa; i. Assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all'adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilita'; j. Collaborare lealmente con tutti i comitati della croce rossa italiana e favorire la partecipazione dei soci iscritti presso lo stesso comitato provinciale a manifestazioni ed attivita' di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilita' e le direttive dei comitati territorialmente sovraordinati; k. Cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della croce rossa e della mezza luna rossa; l. Partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti comitati territoriali. M. Favorire e promuovere la nascita di nuovi comitati locali riconoscendone il ruolo di aggregazione dei cittadini e di prossimita' ai bosogni delle comunita'. Il comitato provinciale ispira la sua attivita' ai principi fondamentali ed ai valori umanitari del movimento e la fonda sull'analisi delle necessita' e delle vulnerabilita' delle comunita' del proprio territorio di competenza. L'attivita' del comitato provinciale e' periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio e dei comitati locali ad esso afferenti, delle vulnerabilita' locali, nazionali ed internazionali nonche' delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della croce rossa italiana. Le attivita' della croce rossa italiana e le sue finalita' sono ispirate al principio delle pari opportunita' senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Il comitato applica il regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonche' dei gruppi sportivi della croce rossa italiana. Compiti di interesse pubblico: il comitato provinciale, quale articolazione territoriale della croce rossa italiana, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, si obbliga ed e' obbligato a supportare l'associazione della croce rossa italiana nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita delle stesse. Il comitato, quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, le seguenti attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e del comitato centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana: a, organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo stato italiano l'applicazione, per quanto di competenza. Delle convenzioni di ginevra, dei successivi protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b. Collaborare con le societa' di croce rossa e mezzaluna rossa degli altri paesi aderendo al movimento; c. Adempiere a quanto demandato dalla convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della croce rossa internazionale alle societa' della croce rossa e mezzaluna rossa, nei rispetto dell'ordinamento vigente; d. Organizzare e svolgere in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo provinciale, regionale, nazionale e internazionale; e. Svolgere attivita' umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f. Svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; g. Svolgere attivita' ausiliaria delle forze armate, in italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il corpo militare volontario e il corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal movimento; h. Svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in italia e all'estero, sentito ii ministro degli affari esteri, secondo le regale determinate dal movimento; i. Agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; j. Promuovere e diffondere, nei rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; k. Realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il ministero degli affari esteri e con gli uffici del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; l. Collaborare con i componenti del movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita': m. Svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della croce rossa; n. Svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; o. Diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quale si ispira il movimento; p. Promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; q. Svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001 n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di' idoneita' all'uso; r. Svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile. Il comitato provinciale, quale articolazione territoriale dell'associazione della croce rossa italiana, esercita, ovunque richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178,. Le sopra citate attivita' di interesse pubblico sotto il coordinamento del comitato regionale e/o del comitato centrale, in coerenza con le disposizioni di legge nonche' con i regolamenti e le linee guida emanate dal comitato centrale dell'associazione della croce rossa italiana; per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 dello statuto potranno anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti. Il comitato provinciale puo' usufruire dell'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonche' per la protezione civile territoriale. Il comitato provinciale, e' autorizzato a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attivita' di cui alle lettere b) f) g) h) i) k) ed i) del presente articolo solamente previa autorizzazione del comitato centrale della croce rossa italiana. Accordi e obbligazioni: il comitato provinciale puo' stringere accordi con altre organizzazioni, enti. Associazioni o organismi nonche' con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali ed agli scopi dell'associazione. Il comitato provinciale, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie, socio sanitarie, attivita' sociali e dei servizi alla persona, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e soggetti privati e sottoscrivere i relativi contratti. Il comitato provinciale puo' altresi' svolgere attivita' di formazione, sia interna che esterna, in quanto agenzia riconosciuta a livello locale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del servizio sanitario nazionale, le universita' ed altri enti pubblici o privati. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dal comitato provinciale vincolano solo il comitato sottoscrittore e non l'intera associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia patrimoniale. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo il comitato locale ad agire contro i principi fondamentali ne' ledere la sua completa indipendenza ed autonomia. Protocolli: ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera h) del decreto 16 aprile 2014 del ministro della salute, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il ministro della difesa, il comitato centrate e i comitati regionali possono sottoscrivere protocolli d'intesa con il comitato provinciale finalizzati all'assolvimento di singole attivita' istituzionali della croce rossa italiana o di specifici progetti nonche' i servizi delegati di cui all'art. 3 del d. P. C. M. N. 97 e s. M. I. Con definizione dell'eventuale corrispettivo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera i) del decreto 16 aprile 2014 del ministro della salute, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il ministro delle difesa, per il comitato provinciale e' obbligatoria la stipula di protocolli d'intesa tipo con il comitato centrale e i comitati regionali finalizzati a definire le attivita' da svolgere a favore dei corpi ausiliari della cri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, per l'assolvimento delle attivita' di interesse pubblico previste all'articolo 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attivita' di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione. Il comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, puo' avvalersi della centrale acquisti costituita presso il comitato centrale, i comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di trento e bolzano. Il comitato provinciale, in relazione agli accrodi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, si obbliga, nel proprio ambito di competenza a: a. Rispettare il principio della competenza territoriale prorpia e degli altri comitati della croce rossa italiana; b. Stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per l'ambito territoriale del comitato provinciale stesso, salvo gli accordi di collaborazione tra piu' comitati o l'autorizzazione del comitato provinciale competente o dell'autorizzazione del comitato territorialmnete sovraordinato; c. Collaborare lealmnete con gli altri comitati della croce rossa italiana per la definizione degli accrodi di cui al precedente comma. -------------------------------------------------------------------------------- decreto regione lombardia n. 8449 del 16/09/2014 - decorrenza iscrizione nel registro delle persone giuridiche private: 01/01/2014
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 86.90.42 rappresenta: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.