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Art. 3 scopo mutualistico la societa' cooperativa sociale non ha scopo di lucro ne' di speculazione privata, e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', di cui all'art. 26 del d. L. C. P. S. 14. 12. 1947 n. 1577. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto di essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e successive modifiche, nonche' le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 112 tramite le attivita' previste all'art. 2 comma 4 del predetto decreto. La cooperativa non ha fini di lucro ed e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con enti pubblici, servizi sociali, altri enti cooperativi, imprese sociali, organismi del terzo settore, imprese profit e non profit, associazioni non riconosciute e qualunque altro ante associativo (personificato o meno) che possa contribuire al raggiungimento degli scopi statutari. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 oggetto sociale considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa in particolare intende gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi: - attivita' e servizi nell'ambito delle patologie derivanti dal disagio sociale e dall'emarginazione in generale; - attivita' e servizi di riabilitazione; - attivita' e servizi di prevenzione del disagio; - attivita' e servizi di reinserimento-inserimento sociale; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria; - attivita' di promozione della salute e di stili di vita sani; - gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - attivita' di assistenza e ospitalita' temporanea a migranti con regolare permesso di soggiorno; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza sociosanitaria; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno; - attivita' e servizi assistenziali e socio educativi in genere; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - organizzazione di soggiorni estivi ed invernali e colonie a favore di minori, o persone svantaggiate in generale; - gestione di asili nido; - attivita' integrativa scolastica e di ripetizioni; - attivita' ricreative e/o ludiche a favore di minori, o persone svantaggiate in genere; - assicurare la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella famigliare a domicilio o presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, quali la realizzazione e/o gestione di strutture extra-ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali r. S. A. , anche in luoghi di villeggiatura, per anziani, prevalentemente non autosufficienti e disabili, portatori di handicap, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; la creazione e la gestione di reti di ''tele-soccorso'', ''tele-assistenza'' e ''tele-medicina''; l'attivita' di assistenza e di consulenza, a favore dei soci della cooperativa. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' saranno definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa potra' altresi' compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 e successive norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2542 septies c. C. O ad un consorzio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa con l'ausilio di collaboratori convenzionati, di prestazioni di volontariato da parte degli associati, di prestazioni professionali in genere e di prestazioni occasionali da parte dei propri associati e non associati. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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