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1. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. 2. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'attivita' di cui al successivo art. 5 e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 3. Per il conseguimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. 4. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 cod. Civ. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. 5. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili perla cooperativa stessa. Art. 5 - oggetto l. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, peraltro si propone di svolgere la propria attivita' in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile ed entro i limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge n. 443/1985. 2. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a. Meccatronica ossia l'attivita' di autoriparazione comprendente tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di cose e persone e l'installazione, su questi veicoli, di impianti e componenti fissi; b. Vendita all'ingrosso ed al minuto di parti di ricambio e accessori di qualsiasi genere oltre che di lubrificanti; c. Attivita' di lavaggio autoveicoli, rifornimento di carburanti di qualsiasi tipo colonnine per auto elettriche. 3. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti alle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, fra cui, a sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed acquisire partecipazioni in societa' ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; c) costituire o comunque partecipare a enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. 4. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile. 5. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Parole chiaveIl settore principale di Elettro4 Società Cooperativa Artigiana è Servizi alle famiglie, con particolare riferimento a Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli. L'attività economica con codice ATECO 45.20.30 è: Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.
Elettro4 Società Cooperativa Artigiana opera anche con la denominazione "ELETTRO4 SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA".
In base alla tassonomia UE, Elettro4 Società Cooperativa Artigiana è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.