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Art. 4 - scopi ed oggetto l'ente mutuo non ha finalita' di lucro, perseguendo finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta' ed in conformita' alle norme della legge 3818 del 15/04/1886 e del decreto legislativo 117 del 03/07/2017. Art. - scopi ed oggetto l'ente mutuo persegue le proprie finalita' di assistenza sanitaria integrativa attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonche' partecipando anche alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge; b) erogazione di rimborsi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione ai soci e agli aventi diritto di sussidi economici in caso di malattia, infortunio, invalidita' e vecchiaia; d) promozione e realizzazione di iniziative sociali e culturali volte a promuovere i principi di mutualita' e i legami di solidarieta' tra i soci nonche' fra i soci e altri soggetti bisognosi di aiuto; e) promozione e realizzazione di iniziative ? anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati ? per il miglioramento del benessere sociale, culturale e psicofisico dei soci e degli aventi diritto. Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. L'ambito territoriale prevalente di riferimento delle finalita' statutarie e' quello della regione emilia romagna. L'ente mutuo non potra' svolgere attivita' diversa da quelle qui previste ne' potra' svolgere attivita' d'impresa. L'ente mutuo potra' costituire, aderire o partecipare a consorzi, cooperative, societa' ed enti pubblici e privati ? anche nella forma di imprese sociali ? in conformita' con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e dal decreto legislativo 117 del 03/07/2017. L'ente mutuo potra' altresi' essere socio di altra societa' di mutuo soccorso, a condizione che i soci dell'ente mutuo possano usufruire delle prestazioni di quest'ultima. Potra' aderire a federazioni od organismi similari aventi per scopo lo sviluppo ed il coordinamento delle mutue volontarie. Per il raggiungimento dei propri scopi, esso potra' addivenire a convenzioni con enti e privati, intese a far conseguire agli aventi diritto all'assistenza, agevolazioni e riduzioni nelle necessarie prestazioni medico ? sanitarie e termali. Potra' infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare a condizione che siano secondarie e strumentali alla realizzazione degli scopi sociali e con le modalita' previste dal decreto legislativo 117 del 03/07/2017. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali. Le forme di assistenza, le modalita' di erogazione, i diritti e doveri dei soci a riguardo sono precisati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea dei soci.
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