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La fondazione esercita in via stabile e principale attivita' di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Scopo della fondazione e' quello di promuovere, elaborare e realizzare, direttamente o indirettamente, progetti di residenzialita' che garantiscano alle persone con disabilita', la qualita' della loro esistenza, assicurando loro pari dignita', oltre che favorendo il processo di integrazione sociale, creando e/o migliorando le condizioni ambientali in cui la persona possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacita', esigenze, aspirazioni ed aspettative. La fondazione intende perseguire le finalita' di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone con disabilita' fisica e/o mentale in un contesto di miglioramento della qualita' della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati. La fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori di interesse della fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalita'. Consapevole che ogni individuo, a prescindere dalle proprie condizioni sociali, culturali, economiche, fisiche e/o mentali, ha diritto inalienabile al pieno sviluppo della propria personalita' e a condurre una vita libera e il piu' possibile indipendente, la fondazione per attuare concretamente i propri scopi, potra': a) nell'ambito degli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (d. Lgs. N. 112/2017, art. 2, comma 1, lett. A)): a. 1) attuare iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilita'; a. 2) promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilita'; a. 3) promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunita' alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili e simili, a favore di persone con disabilita'; a. 4) promuovere e gestire servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con disabilita' e/o delle relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati; a. 5) promuovere e gestire qualunque altro servizio di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilita' e loro famiglie, anche finalizzati ad attuare processi tesi a favorire l'autonomia, l'integrazione, l'inserimento o il reinserimento sociale delle persone con disabilita' e delle loro famiglie; a. 6) svolgere ogni attivita' finalizzata al monitoraggio della qualita' della vita delle persone con disabilita'; a. 7) promuovere e sostenere centri di formazione professionale e di inserimento al lavoro, nonche' enti preposti ad attivita' di aggregazione e gestione del tempo libero, cosi' da favorire il processo di integrazione sociale delle persone con disabilita'; a. 8) assumere incarichi di protezione giuridica di cui alla legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, institore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate; a. 9) assumere incarichi di "trustee" o di "guardiano" in tema di trust, nonche' stipulare contratti di "affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (legge sul dopo di noi); a. 10) svolgere iniziative di promozione, divulgazione e qualificazione delle attivita' della fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi; b) nell'ambito degli interventi e prestazioni sanitarie, nonche' delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (d. Lgs. N. 112/2017, art. 2, comma 1, lett. B) e c)), promuovere, realizzare e gestire servizi sostitutivi della famiglia, in favore di persone con disabilita', anche sotto forma di residenze socio-assistenziali e/o socio sanitarie, ivi prestando altresi' attivita' riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali e socio-sanitarie, nel quadro dei propri progetti finalizzati al "durante e dopo di noi" come definiti al precedente punto a. C) nell'ambito degli interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, delle attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educative e delle attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (d. Lgs. N. 112/2017, art. 2, comma 1, lett. D) e i)): c. 1) realizzare interventi ed organizzare iniziative di carattere culturale e sociale volte allo sviluppo ed alla diffusione della cultura della solidarieta', dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversita' e delle differenze; c. 2) realizzare corsi, seminari, laboratori di formazione e altre attivita' di taglio esperienziale in favore di persone con disabilita', finalizzati alla loro formazione professionale, nonche' alla loro autonomia, integrazione e inserimento sociale; c. 3) realizzare corsi, seminari, laboratori di formazione e altre attivita' di taglio esperienziale in favore di dipendenti, collaboratori e volontari della fondazione, finalizzati alla loro formazione nel campo della tutela, assistenza e cura delle persone con disabilita'. La fondazione potra' inoltre realizzare attivita' di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge. In particolare, la fondazione potra' porre in essere qualunque iniziativa volta a finanziare le proprie attivita' di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, la fondazione potra' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonche' mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Il tutto, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' alle linee guida vigenti in materia. Nello svolgimento delle suindicate attivita', iniziative e/o servizi sara' prioritariamente coinvolta l'associazione "tu con noi - aps", anche attraverso le proprie articolazioni interne. La fondazione puo' comunque avvalersi della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalita' e ne condividano la mission e i valori. Per il raggiungimento dei propri fini, la fondazione puo' collaborare, anche in regime convenzionale, con altri enti pubblici e privati, come pure puo' aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; e' fatto divieto di svolgere attivita' diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
Parole chiaveFondazione La Casa Sulla Collina Impresa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle famiglie, segmento Servizi sanitari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 88.10.00 indica: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Il capitale sociale della società è di 50.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.