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1. La fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale attraverso l esercizio, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale ai sensi dell art. 5 del d. Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a garantire l assistenza e la cura sociosanitaria e alberghiera a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sulla base dei piu' moderni ed evolutivi processi scientifici nel campo, senza distinzione di orientamento sessuale, etnia, orientamento politico e religioso, culturale e tradizionale. In questo senso, nel pieno rispetto della costituzione italiana e della convenzione europea dei diritti umani, l istituzione garantira' l accesso dei pastori di ogni confessione religiosa se richiesta, fermo restando i voleri e le volonta' dei fondatori per quanto applicabili. Saranno ammessi ospiti non abbienti senza distinzione di trattamento salve le necessita' economiche dell istituzione e le provvidenze pubbliche in materia di poverta'. 2. La fondazione, pertanto, intende porre in essere in particolare le seguenti attivita' di interesse generale di cui all art. 5, comma 1 del d. Lgs. 117/2017: b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, esercitando le seguenti attivita': . L'accoglienza di anziani autosufficienti e non autosufficienti, presso la propria struttura; . La promozione ed implementazione delle attivita' prestate presso la propria struttura; . L'erogazione di servizi sempre piu' idonei e migliori mirati all'utenza; . L'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria la propria struttura, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti. La fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, promuove altresi': . L'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili; . L'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attivita' della fondazione; . La promozione o la partecipazione in attivita' di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attivita' della fondazione,anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali. 3. La fondazione puo' svolgere, altresi', attivita' diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell art. 6 del cts e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purche' compatibili con la sua natura di fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attivita' diverse sono dettagliatamente individuate dal consiglio di amministrazione della fondazione con propria delibera. 4. La fondazione puo', inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la fondazione potra': a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati; b) la costruzione, l acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, nonche' l amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l affidamento in gestione di parte delle attivita'; d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalita' analoghe, affini, connesse o complementari ai propri; e) stipulare accordi, contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, centrale e periferica, con enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri; f) svolgere ogni altra attivita', iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali. 5. Le attivita' della fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l efficiente utilizzazione delle risorse e l efficacia degli interventi. 6. Alla fondazione e' fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attivita' in forme dalle quali possa derivare l assunzione di responsabilita' illimitata. 7. La fondazione puo', in ogni caso, svolgere l'attivita' di raccolta fondi cosi' come definita dall'art. 7 del cts e dalle altre disposizioni di legge che la regolano. 8. Nello svolgimento delle proprie attivita', la fondazione potra' avvalersi di volontari ai sensi dell art. 17 del cts. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione tramite la quale svolge la propria attivita' volontaria. La fondazione, in tal caso, e' obbligata alla tenuta di un apposito registro nel quale iscrivera' i volontari che svolgono l attivita' in modo non occasionale e provvedera' ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell art. 18 del cts.
Parole chiaveL'attività di Fondazione Seghini Strambi & Giulio E Franca Segre Ets si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 87.90.00) è: Altre strutture di assistenza sociale residenziale.
Fondazione Seghini Strambi & Giulio E Franca Segre Ets è registrata anche con le denominazioni: "FONDAZIONE SEGHINI STRAMBI GIULIO E FRANCA SEGRE ETS" e "FONDAZIONE SEGHINI STRAMBI E GIULIO E FRANCA SEGRE ETS".
Secondo i criteri europei, Fondazione Seghini Strambi & Giulio E Franca Segre Ets è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).