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4. 1 la societa', in conformita' con l articolo 35-bis, comma 1, lettera f) del tuf, ha per oggetto sociale esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente previsti dal presente statuto. 4. 2 la societa', in relazione all oggetto suddetto, potra' inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria (ivi inclusa la concessione di finanziamenti a societa' controllate o partecipate), mobiliare o immobiliare, che sia ritenuta necessaria o utile o attinente al raggiungimento dello scopo sociale e che sia consentita alle societa' di investimento a capitale fisso a gestione esterna di cui all art. 35-bis e seguenti del testo unico della finanza e relative disposizioni di attuazione. 4. 3 e' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi altra attivita' riservata od oggetto di diversa privativa di legge nonche' quelle vietate dalla presente e futura legislazione. 4. 4 nel perseguimento dell oggetto sociale di cui ai precedenti articoli 4. 1 e 4. 2, la societa' si attiene alle disposizioni che seguono: (a) la societa' investe il proprio patrimonio attraverso operazioni di investimento aventi ad oggetto: (i) beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fia immobiliari, anche esteri; (ii) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio della societa' per il finanziamento di operazioni di investimento in beni di cui al precedente punto (i); (iii) depositi bancari in denaro; (iv) strumenti finanziari negoziati e non negoziati in un mercato regolamentato (inclusi strumenti finanziari derivati) e quote di societa' operative di gestione (opco); (v) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale. (b) la societa' effettua operazioni di investimento prevalentemente nei beni di cui al precedente articolo 4. 4, punto (a)(i), attraverso la sottoscrizione o l acquisto di partecipazioni in altri fia chiusi gestiti dal gestore o in relazione ai quali il gestore rivesta il ruolo di investment advisor, anche mediante partecipazione ai relativi organi di governance, che abbiano le caratteristiche di seguito indicate (i fia target ): (i) i fia target effettuano prevalentemente operazioni di equity o di debito, direttamente o indirettamente, in beni immobili e infrastrutture nel settore turistico-ricettivo o acquisiscono in via residuale - partecipazioni in societa' operative di gestione (opco); (ii) il rendimento prospettico dei fia target e' in linea con le prospettive di valorizzazione della societa' rappresentante dal rendimento ordinario; (iii) la durata dei fia target non supera la durata massima della societa'; (iv) qualora i fia target siano gestiti dal gestore, (a) non si prevede una duplicazione delle commissioni di gestione dovute al gestore, in accordo a quanto previsto all articolo 30, par. 2, e dalle definizioni ivi richiamate, (b) le quote o azioni emesse dai fia target sottoscritte o acquistate dalla societa' non sono gravate da performance fee o eventuali carried interest e (c) le quote o azioni emesse dai fia target sottoscritte o acquistate dalla societa' prevedono l attribuzione alla societa' di eventuali performance fee o carried interest maturati con riferimento alla partecipazione di eventuali investitori terzi, oppure (d) qualora le caratteristiche enunciate nei precedenti punti (a), (b) e (c) non siano soddisfatte, l operazione di investimento nel relativo fia target e' deve essere preventivamente approvata dal consiglio di amministrazione della societa'. (c) le operazioni di investimento nei beni di cui al precedente articolo 4. 4, punto (a)(i) possono inoltre essere effettuate in via diretta dalla societa' purche', in ogni caso, abbiano le caratteristiche di seguito indicate: - le operazioni di investimento abbiano ad oggetto beni immobili e infrastrutture nel settore turistico-ricettivo; - la societa' potra' altresi' investire (x) in immobili da realizzare ex novo attraverso lo sviluppo immobiliare e la valorizzazione di aree e terreni (inclusi, a fini meramente esemplificativi e non esaustivi, la costruzione di nuovi immobili, il cambio della destinazione d uso, il frazionamento in piu' unita' o lotti, anche al fine di procedere con la successiva rivendita singolarmente o a blocchi, etc. ) o (y) in beni immobili gia' realizzati, locati, sfitti o da locare, da ristrutturare, restaurare, mantenere, riconvertire, riqualificare o frazionare, al fine di intraprendere gli interventi sviluppo, valorizzazione, ristrutturazione, restauro, riconversione, riqualificazione o manutenzione dei beni immobili. (d) la societa' investe in misura complessivamente non inferiore ai due terzi del proprio valore complessivo lordo nelle operazioni di cui alle precedenti lettere (b) e (c). Tale soglia di investimento deve essere raggiunta entro 24 mesi dall avvio dell operativita' della societa'. (e) la societa' puo' inoltre effettuare operazioni di investimento nei beni previsti dal precedente articolo 4. 4, lettera (a), punti (ii), (iii), (iv) e (v) in conformita' a quanto di seguito previsto: (i) gli investimenti di cui alla presente lettera (e) sono effettuati in via residuale rispetto a quanto indicato nella precedente lettera (d); (ii) la societa' potra' detenere liquidita' anche in eccedenza rispetto alle esigenze di tesoreria, la quale potra' essere investita in strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilita', rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa tempo per tempo applicabile alla societa' (la normativa di riferimento ); (iii) la societa' puo' investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura dei rischi, anche derivanti dalla fluttuazione dei tassi di interesse e/o di cambio o dalla variazione del tasso di inflazione, a condizione che l'investimento in strumenti finanziari derivati non alteri il profilo di rischio della societa' e rientri nei limiti previsti dalla normativa di riferimento. (f) la societa', nell attivita' di investimento e disinvestimento del proprio patrimonio, si attiene ai soli limiti previsti dal presente statuto, nonche' ai seguenti limiti. (i) salvo che con il consenso del consiglio di amministrazione, il gestore potra' investire in una singola operazione di investimento un ammontare non superiore al maggior importo tra euro 30 milioni e il 20% dei commitment, limite estendibile al 25% dei commitment con il consenso del consiglio di amministrazione. (ii) la societa' si caratterizza come prodotto conforme a quanto stabilito dall art. 8 del regolamento ue n. 2088/2019, in quanto promuove caratteristiche sociali e/o ambientali. A tal fine la societa' si impegna ad effettuare analisi sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse e a rendicontare periodicamente in merito al raggiungimento delle stesse, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento. (iii) la societa' effettua le operazioni di investimento entro un periodo di investimento (il periodo di investimento ) della durata di 30 mesi dal termine del periodo di sottoscrizione, come di seguito definito. Al termine del periodo di investimento, il gestore puo' emettere richieste di versamento per finanziare la commissione di gestione, gli investimenti eventualmente effettuati a titolo di valorizzazione del patrimonio esistente o altre spese e obbligazioni della societa', nonche' gli investimenti per nuove operazioni di investimento per le quali sia stata emessa un'offerta vincolante o un impegno analogo durante il periodo di investimento. (g) la societa' puo' assumere prestiti, direttamente o per il tramite di societa' controllate, sino ad un ammontare tale per cui la leva finanziaria della stessa - calcolata secondo il metodo degli impegni previsto dall articolo 8 del regolamento delegato (ue) n. 231/2013, tenendo anche conto dell esposizione complessiva in strumenti derivati - sia pari ad un massimo di 3 (tre). Il ricorso all indebitamento potra' avvenire senza limitazioni in ordine alla forma tecnica e/o alla durata e potra' essere finalizzato alla realizzazione delle operazioni di investimento, incluso l acquisto, alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla valorizzazione dei beni immobili in cui la societa' ha investito nonche' all assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari ovvero allo scopo di gestire sfasamenti temporanei di tesoreria. La societa' puo' costituire garanzie sui propri beni se funzionali all indebitamento o strumentali ad operazioni di investimento o disinvestimento dei beni della societa'. Le informazioni sull importo totale della leva finanziaria sono comunicate ai partecipanti nell ambito del bilancio d esercizio e della relazione semestrale. (h) gli azionisti prendono atto e accettano che il gestore ha la facolta' di istituire fondi paralleli che co-investono con la societa' su base sistematica (i "fondi paralleli"). I co-investimenti con tali fondi paralleli saranno effettuati ai sensi di un accordo di co-investimento tra la societa' e i fondi paralleli che indica le condizioni di tale co-investimento, assicurando che il co-investimento avvenga pari passu, con proporzionale ripartizione dei costi e degli oneri di investimento; tali condizioni sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione. (i) gli azionisti prendono atto e accettano che la societa' possa effettuare co-investimenti con gli azionisti o altri co-investitori, secondo le modalita' e le regole di seguito indicate: (i) il gestore determina discrezionalmente la porzione della singola operazione di investimento da allocare alla societa' e quella che e' possibile offrire in co-investimento agli azionisti e ad altri co-investitori; (ii) il gestore comunica a tutti gli azionisti le informazioni relative all operazione di co-investimento, incluse le principali caratteristiche dell operazione, la quota parte riservata agli azionisti e i termini e le condizioni del co-investimento, restando inteso che ai co-investitori non possono essere attribuite condizioni di co-investimento piu' favorevoli rispetto a quelle previste per la societa'; (iii) gli azionisti che intendono partecipare al co-investimento ne danno comunicazione al gestore entro 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione inviata dal gestore; il gestore alloca la porzione di co-investimento agli azionisti interessati in misura proporzionale alla partecipazione di questi ultimi al capitale sociale della societa'; (iv) gli azionisti co-investitori (a) concorrono al finanziamento della commissione di gestione a favore del gestore con riferimento al fia target e delle altre commissioni, oneri e spese poste a carico dei fia target, qualora siano azionisti diversi dagli azionisti c; (b) riconoscono alla societa' eventuali performance fee o carried interest; (v) il gestore puo' coinvolgere eventuali altri terzi co-investitori a propria discrezione, restando inteso che ai medesimi non possono essere attribuite condizioni di co-investimento piu' favorevoli rispetto a quelle previste per gli azionisti che co-investono, a eccezione del caso in cui tali terzi co-investitori rivestano un ruolo strategico in relazione all operazione di co-investimento; (vi) il gestore non stipula con terzi co-investitori accordi di co-investimento sistematici in relazione alle operazioni di investimento della societa'; (vii) i terzi co-investitori (a) concorrono al finanziamento della commissione di gestione a favore del gestore con riferimento al fia target e delle altre commissioni, oneri e spese poste a carico dei fia target; (b) riconoscono alla societa' eventuali performance fee o carried interest; (viii) e' in ogni caso fatta salva la facolta' del gestore di derogare alle previsioni del presente articolo purche' tale deroga sia stata approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
Parole chiaveHiip Società Di Investimento Per Azioni A Capitale Fisso In Gestione Esterna Spa è attiva nel settore Servizi finanziari, con focus specifico su Intermediazione e gestione mobiliare. In base alla codifica ATECO, il codice 64.30.10 rappresenta: Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare).
Hiip Società Di Investimento Per Azioni A Capitale Fisso In Gestione Esterna Spa è anche conosciuta con i nomi: "HIIP SOCIETA' DI INVESTIMENTO SPA", "HIIP SOCIETA' DI INVESTIMENTO", "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA", "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA SPA", "HIIP SOCIETA' DI INVESTIMENTO SOCIETA' PER AZIONI" e "A CAPITALE FISSO IN GESTIONE ESTERNA SOCIETA' PER AZIONI".