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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini svolgendo la propria attivita' finalizzata nel rispetto e ai sensi della lettera a) dell art. 1 della legge 381/91 e s. M. I. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' intenzionata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo. Per raggiungere tali finalita' la cooperativa puo' impegnarsi nella: erogazione di servizi alla persona, imprese e non e, in particolare, enti pubblici quali comuni, province, regioni. La cooperativa puo' partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l acquisizione ed erogazione di servizi socio sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n 112 del 3 luglio 2017, lettere: a)interventi e servizi sociali ai sensi dell art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b)interventi e prestazioni sanitarie; c)prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica a al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; p) servizi finalizzati all inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate. I servizi di cui al precedente elenco possono essere realizzati anche mediante: -la promozione e realizzazione di attivita' ricreative anche attraverso la gestione di spazi di accoglienza, di animazione e di assistenza quali ludoteche, asili e scuole per l infanzia, centri diurni, doposcuola, campi-scuola e colonie; -la gestione di servizi riabilitativi volti alla socializzazione, alla prevenzione e al recupero dei bambini, adolescenti e adulti, con particolare attenzione alle persone in condizioni di disagio; -la promozione e gestione di corsi di formazione esclusivamente rivolti ai propri soci finalizzati alla formazione cooperativistica, anche con il contributo u. E. , degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli. Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell ambito delle attivita' svolte, la cooperativa potra' avvalersi dell opera di obiettori di coscienza in servizio civile. La cooperativa potra' svolgere ogni altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra citati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/91), industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) come attivita' comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgimento di attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
Parole chiaveL'attività di I Colori Società Cooperativa Sociale si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari e di assistenza sociale. La classificazione ATECO 88.10.00 identifica l'attività: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
I Colori Società Cooperativa Sociale figura anche con le denominazioni: "I COLORI", "SOCIETA I COLORI", "COOPERATIVA I COLORI", "SOCIETA COOPERATIVA I COLORI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I COLORI".
Secondo i criteri europei, I Colori Società Cooperativa Sociale è una "grande impresa" (250 o più dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.