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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Nello svolgimento dell attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane con sede in roma, alla competente federazione nazionale di categoria, alla confcooperative - unione provinciale di brescia. Art. 4 (oggetto sociale) la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di apprendimento. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - centri socio-educativi; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - attivita' di formazione e consulenza nel campo socio-sanitario ed educativo; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. - attivita' e sensibilizzazione sui problemi inerenti alla pace giustizia e solidarieta' con i popoli. La cooperativa puo' inoltre svolgere attivita' produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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