Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', che e' basata sui principi della mutualita' prevalente e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese ad essa aderenti, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonche' i connessi servizi di assistenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e dalle tecniche in uso. Ai sensi dell'art. 13 del d. L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326 e dell'art. 2514 c. C. : a) e' fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di ge-stione di qualsiasi natura; b) non e' prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non ne e' autorizzata l'emissione; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile previsti dall'art. 13 del d. L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e dei rapporti di garanzia con i propri associati deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento, indipen-dentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio. La societa' ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, volta a favorire l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci, nonche' ogni ulteriore attivita' consentita dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Piu' in particolare la societa', attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie ai soci volte a favorirne il finan-ziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attivita'. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalita' coerenti con essa, tra i quali: a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutuali-stica propria o di terzi; b) le attivita' previste all'articolo 12, comma 1, lettera c) , del dlg. 13 agosto 2010, n. 141. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attivita' svolta, quali: a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attivita' principale; gli immobili non fun-zionali eventualmente gia' detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t. U. B. , possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel piu' breve tempo possibile; b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri con-fidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilasci-no garanzie ai propri soci nonche' in societa' costituite per la prestazione di servizi strumentali. La societa', al fine di agevolare i soci nell'accesso al credito, stipula apposite convenzioni con banche, intermediari fi-nanziari ed altre societa' pubbliche e private. Per raggiungere tali scopi il confidi puo' costituire fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla societa' in forza delle convenzioni da questa stipulate. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi la societa' puo' prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. Il confidi puo' partecipare a fondi di garanzia, anche inter-consortili, a gruppi cooperativi paritetici e, nei limiti di legge, ad altre imprese, nonche' stipulare contratti di rete, purche' non risulti sostanzialmente modificato il presente og-getto sociale. Il confidi puo' avvalersi di cogaranzie, controgaranzia, riassicurazioni ed ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla legge. La societa' puo' svolgere e promuovere convegni, corsi di forma-zione professionale e quanto altro serve al perseguimento degli scopi sociali. Al fine di un miglior raggiungimento dei propri scopi, e nel rispetto della legislazione vigente, la societa' potra' compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, purche' accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme e ai limiti previsti dalla riforma confidi, dal d. Lgs. 24/2/1998, n. 58 e del testo unico bancario, nonche' da ogni altra normativa applicabile.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 64.92.01 corrisponde a: Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
In base alla dimensione, "Imprese Per L'europa Confidi - Società Cooperativa Di Garanzia Collettiva Fidi Delle Imprese Del Lazio" In Forma Abbreviata "I.p.e. Coop. Confi Di" è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 257.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.