Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa che e' basata sui principi della mutualita' prevalente e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese socie, fornendo garanzia per agevolare la concessione alle stesse di ogni forma di credito, nonche' consentire loro un piu' facile accesso a tutti i prodotti finanziari, bancari e parabancari destinati all'esercizio dell'attivita'. La cooperativa puo', inoltre, assistere i soci nella formulazione, predisposizione e presentazione di richieste di finanziamento, accesso ai servizi finanziari, ammissione ed agevolazioni finanziarie di qualunque tipo previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria. La societa' cooperativa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purche' non in contrasto con il suddetto interesse generale. Le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio. Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purche' non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamentari previsti. La cooperativa puo' assumere partecipazioni in altre societa' svolgenti attivita' affini o analoghe o comunque connesse e collegate. Infine potra' compiere ogni attivita' finanziaria, mobiliare o immobiliare utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico. La cooperativa ha per oggetto l'attivita' di prestazione mutualistica e imprenditoriale di: - garanzie collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio-lungo termine dei soci da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; - di servizi connessi o strumentali all'attivita' di garanzia collettiva fidi. La cooperativa potra', inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t. U. L. B. , svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 326/2003. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini e albi professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' esclusivamente nei confronti di soggetti soci.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 64.92.01) è: Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
La Garante - Società Cooperativa A Mutualita' Prevalente Di Garanzia Fidi Tra Artigiani E Piccole E Medie Imprese è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 156.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2018.