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La cooperativa, tenuto conto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 c. C. , 3 comma n. 3, dei requisiti e degli interessi specifici dei soci, si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori ed avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi ed ha per oggetto: orientamento, formazione professionale, servizio alle persone. Orientamento: informazione, consulenza, formazione orientativa. Formazione professionale relativa all obbligo formativo/formazione iniziale: tirocini formativi, formazione all interno dell obbligo scolastico, formazione all interno dell obbligo formativo(supporti a percorsi scolastici, percorsi formativi e percorsi formativi nell ambito dell apprendistato); formazione professionale relativa alla formazione superiore: tirocini formativi, formazione post obbligo formativo, formazione post diploma: ifts; formazione nell ambito dei cicli universitari, formazione universitaria; formazione professionale relativa alla formazione continua: formazione nell ambito dei contratti di formazione lavoro, formazione nell ambito dell apprendistato post obbligo formativo, formazione per occupati, formazione per soggetti in cig e in mobilita', formazione per disoccupati per i quali la formazione e' propedeutica all occupazione, aggiornamento e riqualificazione per disoccupati (anche formazione iniziale per adulti). Servizio alle persone. In particolare ed a mero titolo esemplificativo, la cooperativa potra' organizzare, per conto proprio e di terzi, corsi professionali in diversi settori quali: abbigliamento e moda; alimentari; artigianato; comunicazione visiva; estetica; informatica; musica cinema teatro radio tv; servizi di tipo: socio-educativo; turistico-alberghiero. Le attivita' formative potranno essere rivolte ad utenze speciali come portatori di handicap, tossicodipendenti, ristretti, immigrati, nomadi, giovani a rischio, alcoolisti, sieropositivi, prostitute, ecc. ; nonche' potranno essere svolte nel settore dei beni culturali e nelle attivita' finalizzate alla promozione di "antichi mestieri" ed ogni altra iniziativa formativa inerente ai campi sopra citati. La cooperativa potra' svolgere l'attivita' mediante l'utilizzo di strutture ed attrezzature proprie e/o di titolarita' altrui a qualsiasi titolo detenute, ivi compreso l affitto, l'acquisto e la gestione di aziende. La cooperativa puo' effettuare raccolta di prestiti dai soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia e in particolare nel rispetto del d. Lgs. N. 385/1993 e delle vigenti delibere del c. I. C. R. In via tassativa ed inderogabile la cooperativa non potra' svolgere attivita' rivolta alla raccolta di depositi tra il pubblico, comunque e sotto qualsiasi forma costituiti e nel rispetto del t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia, dei regolamenti ed altre disposizioni di legge. La cooperativa potra' partecipare a pubblici appalti. Il tutto nei limiti della normativa vigente in materia. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a. Costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi od enti aventi scopi analoghi, connessi od affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa; effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che, nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa, siano dirette ad agevolare ed a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b. Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c. Partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, ad enti, societa' od organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano ed ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; su deliberazione dell'organo d'amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi. D. Promuovere, anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 03. 03. 1994 (in g. U. 11. 03. 1994 n. 8) nella parte relativa allo specifico cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente; e. Favorire ed organizzare l'approvvigionamento dei mezzi produttivi utili ai soci; f. La societa', sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente ad esso potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre finanziamenti e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni ed in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili, purche' nei limiti di legge; la societa' potra', nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attivita' anche con i terzi fermi sempre i criteri ed i vincoli di cui agli artt. 2512 e 2513 c. C. . La cooperativa potra' inoltre aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies c. C. .
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 85.59.20 rappresenta: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.
I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.