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Scopo mutualistico la societa' persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La societa' e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, la societa' ai sensi dell'articolo 2514: a- non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b- non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c- non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d- dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori, gli eventuali sindaci o il revisore contabile documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del codice civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 del codice civile. La societa' puo' operare anche con terzi. Oggetto sociale la cooperativa, senza finalita' speculative e nel rispetto delle clausole di mutualita' di cui al d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e delle innovazioni previste dalla legge n. 59/92, in particolare, intende realizzare il soddisfacimento dei bisogni socio assistenziali, sanitari e educativi della famiglia, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, anche in collegamento con gli enti locali, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) fornire servizi di assistenza, recupero e socializzazione, sia domiciliare sia presso residenze socio?Assistenziali, come case di riposo, ospedali e comunita' di ogni tipo, ad anziani, disabili, portatori di handicap, malati in genere o comunque a soggetti con difficolta' fisiche, psichiche o di inserimento sociale. Nel rispetto delle norme circa le professioni sanitarie, potranno essere fornite anche prestazioni infermieristiche e riabilitative. Quanto sopra onde ottenere il miglior inserimento e mantenimento dell'anziano o del disabile nel proprio contesto socio-familiare; b) - gestire centri di accoglienza, case di riposo, centri di riabilitazione kinesiterapica; c) fornire servizi di assistenza domiciliare ai minori, garantendone la cura e l'attivita' di socializzazione ed educativa; d) - promuovere ed organizzare centri ricreativi estivi, doposcuola, biblioteche, circoli ricreativi, corsi tecnici e professionali per conseguire gli scopi sociali; socio sanitari ed educativi della cooperativa; e) gestire servizi sociali sul territorio, anche in collaborazione con gli enti locali, rivolti al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, dei disabili, dei minori, della famiglia onde assicurare loro una esistenza sana, dignitosa, perfettamente inserita nel proprio contesto sociale; f) - gestire tutte le iniziative in grado di contribuire al miglioramento sociale dei portatori di handicap; g) - fornire servizi di ascolto e di attenzione alla persona; h) fornire servizi di assistenza di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura; i) favorire infine la formazione professionale dei propri soci tramite programmi ed iniziative idonee. La cooperativa puo' inoltre svolgere qualunque altra attivita' comunque finalizzata allo scopo sociale nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di' risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. La cooperativa si obbliga al rimborso dei prestiti nella piena osservanza della disciplina di cui alla deliberazione 3. 3. 1994 del c. I. C. R. In attuazione del decreto legislativo 385/93 e di tutta la normativa che dovesse in futuro regolare la materia. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 e di eventuali norme modificative.
Parole chiaveL'azienda La Spiga - Cooperativa Sociale appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 88.10.00) è: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
La Spiga - Cooperativa Sociale è registrata anche con le denominazioni: "LA SPIGA" e "LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE".
La Spiga - Cooperativa Sociale è classificata come "media impresa" secondo i parametri UE (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.