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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l autogestione responsabile dell impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le attivita' riconducibili alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91: a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti; ai minori; ai minori in eta' lavorativa in situazione di difficolta' familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle persone in situazioni di difficolta' familiare e relazionale di qualunque genere e natura; donne in difficolta' e/o vittime di violenza e violenza familiare o soggette alla tratta, alle persone affette e sofferenti di invalidita' psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entita'; alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A) e b), della legge 13 giugno 2006, n. 118; b) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunita', di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione; c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per ciascuna fase; contenuti; tempi; attivita'; persone coinvolte; partecipazione della famiglia e di altre persone; d) la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o indirettamente interessati ad attivita' ed iniziative del settore ad incontri periodici di informazione sulle problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di competenze e di abilita' per la gestione delle difficolta' e la soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psicosociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo aiuto; e) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialita'; f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e di gestione delle attivita' e delle iniziative; g) l'organizzazione e la realizzazione di attivita' socio-terapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attivita' manuali e pratiche), di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria; h) la realizzazione di attivita' e l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione; i) l'organizzazione e la realizzazione di attivita' di studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore; l) l'attivita' di sensibilizzazione e di animazione della comunita' al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di svantaggio e di emarginazione; m) l'attivita' di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; n) la realizzazione di attivita' e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero; o) la realizzazione di qualsivoglia attivita' ed iniziativa formativa in conformita' con le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in tema di formazione professionale; p) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale, mediante convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private; q) la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali; r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asilo nido; s) l'espletamento di attivita' educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti per le scuole in ogni ordine e grado; - educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; - formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo: mediante - la gestione di scuole di ogni ordine e grado per fornire servizi didattici, pedagogici ed orientamento formativo, anche a domicilio, nei confronti di bambini e giovani con particolare riguardo al profilo educativo e pedagogico in riferimento alla scuola materna e di primo grado, alle scuole medie inferiori e superiori; - prestazione di servizi di assistenza, servizi di cura e servizi di sorveglianza; - istituzione e gestione di corsi di formazione professionale; t) la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati; u) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; v) l'attivita' di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati; z) la realizzazione di tutte quelle attivita' ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunita'. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 88.99.00 identifica l'attività: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
In base alla dimensione, Lai Medical Assistance Società Cooperativa Sociale è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.