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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. A) della legge 381/1991; b) lo svolgimento di attivita' di impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa' cosi' come sopra definito nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati; considerata, inoltre, la circolare n. 153 del 1996 del ministero del lavoro relativa alla legittimita' di cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, nonche' la circolare dell'i. N. P. S. N. 89 del 1999 per cui le cooperative sociali ad oggetto plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa sulle due diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di matricola". 1) per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera a) di cui al primo comma del precedente art. 3) la cooperativa potra' svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi: "sociali ai sensi dell'art, 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n 112 e successive modificazioni; "socio-sanitarie di cui ai decreto dei presidente del consiglio dei ministri del 14. 02. 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 dei 06. 06,2001, e successive modificazioni, di qualunque genere quali orti sociali, con qualsiasi mezzo quali teleassistenza e telesoccorso e in qualunque struttura idonea, anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini, minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali con particolare riferimento alle donne vittima di violenza offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo rsa e ra, centri di riabilitazione e luoghi di villeggia-tura, case famiglia, casa accoglienza e sui pulmini e svolgendo servizi di promozione e sostegno nei centri antiviolenza e nelle case di' accoglienza per le donne maltrattate; "gestire progetti e servizi in strutture di accoglienza per migranti, assistenza ed integrazione sociale per migranti, minori in stato di bisogno ed altri soggetti che necessitano di accoglienza, integrazione, tutela. "svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarieta', attivita' organizzative di qualsiasi tipo, miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialita' personali, culturali e professionali, nonche' all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione. "gestire servizi in strutture per comunita' d'accoglienza, case famiglia, gruppi appartamento e comunita' alloggio. - prestazione di servizi di segretariato sociale e sportelli informativi; - prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi ai sensi della legge 28. 03. 2003, n 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o ai reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 della legge 112 del 22. 06,2016 2) per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera b) di cui al primo comma del precedente art. 3) la cooperativa potra' svolgere attivita' diverse ma correlate di cui al punto 1), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, quali: - progettazione, costruzione, organizzazione e gestione con servizi global -services di strutture residenziali o semi residenziali (es. Casa rifugio) o di luoghi comunque atti o idonei ad esercitare i servizi di cui al punto 1 del presente articolo comprese le case di accoglienza e i centri antiviolenza individuati dalla normativa vigente; - fornitura di servizi ad integrazione di cui ai punto 1 dei presente articolo quali a titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi, tac, risonanza, ecc. E qualsiasi attivita' atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative; - attivita' inerenti l'agricoltura quali coltivazione, silvicoltura, allevamento e attivita' connesse come la manipolazione conservazione commercializzazione e valo-rizzazione dei prodotti agricoli, organizzazione di eventi per il recupero e il reinserimento di soggetti svantaggiati individuati dalla lettera b della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, assistiti preventivamente con i servizi alla persona di cui al punto 1 del presente articolo; - organizzazioni di eventi e vendite di beneficenza al fine di destinare il ricavo al sostentamento delle persone assistite preventivamente con i servizi alla persona di cui ai punto 1 del presente articolo. I servizi e le attivita' su indicate di cui alla sezione a e b sono svolte in forma correlata, come indicato nella circolare n. 153 del 8 novembre 1996 sopra richiamata e con riferimento all'art. 1 della legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento fun-zionale tra le medesime attivita' di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa e' tale, da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' di tipo a e b esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potra' dare adesione e partecipazione a enti od organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a enti pubblici e /o privati, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge alle cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio del soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente al fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso e-sclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa non puo' emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. La societa' potra' svolgere dette attivita' in piena conformita' alla legislazione vigente e con espressa esclusione dell'esercizio delle attivita' finanziarie, di partecipazione e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. Alla societa' e' comunque precluso l'esercizio delle attivita' riservate a iscritti negli albi professionali e le attivita' di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197, al d. Lgs. 1 settembre 1993 n, 385, al d. Lgs. 24 febbraio 1998. N. 58, e alla legge 3 febbraio 1989 n, 39 e successive modifiche e integrazioni e cio' sia direttamente che attraverso societa' partecipate; alla stessa sono comunque precluse tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa' o dai soci
Parole chiaveL'ape Cooperativa Sociale opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari. Il codice 88.99.00 (ATECO) descrive l'attività come: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Secondo la classificazione europea delle imprese, L'ape Cooperativa Sociale rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.