Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Lo studio e l attuazione di iniziative assistenziali, ricreative, culturali, associative, a favore delle persone anziane, ammalate, e/o disabili o portatrici di handicap o minori. La cooperativa potr , a mero titolo esemplificativo, organizzare e gestire residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare, centri di terapie fisiche, centri d incontro, attivit ludiche, pre-dopo scuola, attivita di supporto scolastico o laboratoriale, centri estivi residenziali e non, organizzare e gestire comunit ed ogni altra attivit connessa o simile al perseguimento del loro scopo sociale. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potr compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonch tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivit analoghe o comunque accessorie all'attivit sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potr inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'articolo 11 legge 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 94 e successive norme di attuazione ed applicative; 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la cooperativa richieder le autorizzazioni necessarie e si avvarr di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivit nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivit riservate ad iscritti in albi professionali, delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 216/74 e successive modificazioni, delle attivit di cui alla legge numero 1/91 e numero 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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