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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, volti a soddisfare i bisogni di accoglienza, sostegno, riabilitazione di persone, siano esse minori o adulti, portatrici di disagio sociale, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del d. Lgs. N. 112/2017 s. M. I. ; lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4) di detta legge n. 381/91, al fine di consentire all'utenza presa in carico nello svolgimento delle attivita' di cui al punto precedente di avere occasioni lavorative/occupazionali tutelate e monitorate dalla presenza di educatori professionali che hanno maturato, nei servizi diurni e residenziali, capacita' specifiche negli interventi di reintegrazione sociale e reinserimento nel mondo del lavoro. Il tutto con l'obiettivo comune di garantire ad ogni soggetto coinvolto il pieno sviluppo delle proprie capacita'. In relazione a quanto sopra, la cooperativa, in collegamento con le attivita' terapeutiche svolte ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91, potra' quindi intraprendere attivita' agricole, commerciali e di servizi , ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della predetta legge n. 381/91, che permettano di educare ed avviare i soggetti svantaggiati, che sono e sono stati in cura presso i servizi residenziali e/o diurni della cooperativa (o presso altri centri), nel mondo del lavoro cercando di affrontare la drammatica crisi occupazionale e promuovendo la sensibilizzazione all'esterno verso un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale. La cooperativa si propone pertanto di svolgere le attivita' riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attivita', come previsto dalla circolare ministeriale n. 153/1996. La cooperativa ha percio' un oggetto plurimo, che verra' attuato attraverso un organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attivita', riconducibili rispettivamente alla citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale ed in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': -- con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91, s. M. I. , nonche' di cui all' art. 2, comma 2bis della l. R. Piemonte n. 18/94, s. M. I. : 1) - progettare, attivare e gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, che abbiano le finalita' descritte nello scopo sociale, rivolti a persone portatrici di disagio, dovuto a problemi di salute mentale, disabilita', disturbi del comportamento, disturbi alimentari, patologie della dipendenza o patologie degenerative, nonche' ad anziani, minori e ragazze madri; 2) - gestire, in proprio o per conto terzi, strutture di tipo residenziale, anche auto gestite, comunita' alloggio, gruppi appartamento, convivenze guidate, centri di pronta accoglienza, centri diurni, laboratori di quartiere per i soggetti di cui al punto precedente; 3) - svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 4) - svolgere attivita' di supporto per progetti riabilitativi, individuali e di gruppo; 5) - effettuare interventi e prestazioni sanitarie nonche' prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 6) - organizzare attivita' di animazione e di educativa territoriali; 7) - gestire interventi di orientamento professionale, informazione e accompagnamento rivolti a persone, sia adulti che minori, che presentino condizioni di svantaggio e rischio di emarginazione sociale. 8) - svolgere attivita' di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 9) - svolgere attivita' di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; 10) - prestare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 d. Lgs. 112/2017. Nell'ambito delle attivita' sopra descritte, potranno essere svolte, quali attivita' accessorie e complementari, l'organizzazione di soggiorni per minori, disabili, anziani o per fasce sociali deboli; attivita' educative, culturali, sportive, ricreative, assistenziali ed informative, connesse agli scopi sociali, in particolare per la prevenzione del disagio psichico e dell'emarginazione sociale. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, altri soggetti del terzo settore, enti locali e nazionali. La cooperativa si prefigge di raggiungere gli scopi di cui sopra anche mediante: a) - la compartecipazione graduale e complessiva di tutti i soggetti coinvolti sia a livello di comunita', di collaboratori, di volontariato e di soggetti sociali legati alla realta' territoriali; b) - la partecipazione a tutte quelle manifestazioni adatte a sensibilizzare l'opinione pubblica su tutti i problemi connessi o legati alle condizioni e situazioni di marginalita'. -- con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/91, s. M. I. , la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, tramite la gestione di attivita' in diversi settori e, precisamente, mediante lo svolgimento delle seguenti attivita': 1) - la gestione di mense, bar, ristoranti ed altre strutture per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ricettive in genere; attivita' di ristorazione aziendale, gestione di mense sia pubbliche che private, attivita' di catering e banqueting; gestione alberghi, ostelli e case per ferie; 2) - l'ideazione, realizzazione e gestione di aree, sia pubbliche che private, da destinare ad attivita' ricettive, ludiche, didattiche e turistiche; 3) - l'esercizio dell'attivita' di estetica in generale e di istituti di bellezza, con trattamenti di snellimento e dimagrimento, trattamenti anticellulite, massaggi e idromassaggi, solarium, sauna, wellness; l'attivita' di acconciatori, barbieri e parrucchieri; 4) - il commercio, all'ingrosso, al minuto e in forma elettronica nonche' il noleggio di attrezzature per centri di estetica e di abbronzatura; 5) - l'import-export nonche' il commercio, all'ingrosso e al minuto, di accessori moda, bigiotteria, prodotti per cosmesi e, in genere, per la cura del corpo e l'igiene della persona; 6) - l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, convegni, attivita' di aggiornamento e training nei suddetti settori di attivita'. La cooperativa potra' svolgere le sopra elencate attivita' anche per conto terzi, siano essi enti pubblici o privati. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 4) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.
Parole chiaveIl settore principale di L'isola Di Ariel Società Cooperativa Sociale è Servizi alle famiglie, con particolare riferimento a Servizi sanitari. Il codice ATECO 88.99.00 corrisponde all'attività: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
L'isola Di Ariel Società Cooperativa Sociale è conosciuta anche come: "L'ISOLA DI ARIEL", "SOCIETA L'ISOLA DI ARIEL", "COOPERATIVA L'ISOLA DI ARIEL", "SOCIETA COOPERATIVA L'ISOLA DI ARIEL" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA DI ARIEL".
In base alla tassonomia UE, L'isola Di Ariel Società Cooperativa Sociale è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.