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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana. La cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa ha come finalita' la gestione dei servizi alla persona, come previsto all'art. 1 comma 1 della l. R. Piemonte 18/94 cosi' come modificato dall'art. 32 della l. R. Piemonte 30/2009 e successivi provvedimenti attuativi. La cooperativa, senza finalita' speculative, ne scopo di lucro, si propone di sviluppare la vita comunitaria adottando i metodi della mutualita' e favorendo l'espansione della personalita' di ciascun socio; di favorire un rinnovamento culturale fondato sul perseguimento di nuove forme educative ed assistenziali rivolte a soggetti in stato di bisogno; la cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa, coerentemente con i propri scopi sociali, si propone come oggetto le seguenti attivita': a) realizzare servizi territoriali e residenziali per anziani, disabili, malati di aids (a titolo esemplificativo: assistenza domiciliare, comunita' alloggio, centri diurni, domiciliarita' leggera, assistenza famigliare, case di riposo, r. S. A. , r. A. F. , r. A. E r. A. A. ); b) gestire strutture e servizi di carattere sociale, socio-sanitario, aggregativo, nonche' servizi educativi anche riferibili ad attivita' di istruzione, per l'infanzia e la gioventu' (a titolo esemplificativo: comunita' alloggio, asili nido, centri di pronto intervento, ostelli per la gioventu'); c) gestire attivita' socio-assistenziali, socio-sanitarie, educative e sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialita' in strutture ad elevata intensita' assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie (ad esempio hospice ed unita' di cure palliative). Le attivita' sanitarie saranno rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali; d) realizzare iniziative di appoggio educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale; e) organizzare e coordinare il lavoro dei soggetti coinvolti, promuovendone la formazione e la crescita personale; f) stabilire contatti con la cittadinanza e rapporti con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio, nel rispetto dei rispettivi ruoli al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; g) elaborare e rendere pubblici strategie e progetti alternativi di sviluppo sociale; h) organizzare e promuovere iniziative volte a rendere la cultura accessibile a tutte le fasce sociali. I) svolgere attivita' di formazione per operatori in ambito sociale e del lavoro di comunita'; l) svolgere attivita' di ricerca in campo sociale e attivita' di comunicazione attraverso l'organizzazione di convegni e la pubblicazione di materiale sulle problematiche del disagio sociale; m) svolgere attivita' di ricerca e sviluppo, management e project management su bandi e gare di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in favore di enti mutualistici cooperativi, non profit o di utilita' sociale; n) gestire servizi diurni e residenziali, anche a carattere sanitario, per soggetti svantaggiati fra cui si elencano a titolo esemplificatico e non esaustivo: persone migranti, persone con disabilita' intellettiva e/o psichiatrica, persone con b. E. S. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa; 5) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. 6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
Parole chiaveSocietà Cooperativa Sociale Crescere 1979 appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 88.10.00 indica: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Società Cooperativa Sociale Crescere 1979 opera anche con i nomi: "SOCIETA CRESCERE 1979", "CRESCERE 1979", "COOPERATIVA CRESCERE 1979", "SOCIETA COOPERATIVA CRESCERE 1979", "COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE 1979", "SOCIETA' COOPERATIVA CRESCERE 1979" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE 1979".
La dimensione aziendale colloca Società Cooperativa Sociale Crescere 1979 nella categoria "grande impresa" (250 o più dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 433.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.