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Articolo 3 la cooperativa, ai sensi dell art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e', ai sensi dell art. 2521 comma secondo del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa si ispira ai principi cristiani della solidarieta' sociale e della dottrina sociale della chiesa cattolica nel solco della dottrina sociale della chiesa cattolica. Il suo scopo, ai sensi dell art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n 381, e' di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e l esercizio di attivita' produttive, finalizzate all inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalita' indicate dalla circolare n. 153, 8 novembre 1996, del ministero del lavoro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita': a) lavori di pitturazione, lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, lavori di impianti idraulici; b) lavori di pulizia, spazzamento, giardinaggio, cura del verde pubblico e privato, disinfestazione e derattizzazione; servizio antincendio e rimboschimento; servizio di protezione flora e fauna; di facchinaggio e trasporto di cose o di persone (turisti, studenti, portatori di handicap, ecc. ) anche per conto terzi; di consegna di materiale per incontinenti, farmaci, presidi diabetici; c) sorveglianza e assistenza sociale anche con pulizia alla persona, preparazione di pasti a domicilio o con consegna a domicilio, accompagnamento, esecuzioni di prestazioni terapeutiche (in particolare: iniezioni intramuscolo, endovena e flebo), assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare disabili, assistenza domiciliare malati oncologici; ) gestione di strutture socio assistenziali ed e- ducative, centri di aggregazione, ludoteche, centri diurni per disabili, strutture per il recupero delle dipendenze, del disagio giovanile e dei disturbi alimentari, asili nido, asili, scuole, universita', mense, forniture pasti, ostelli, pensioni, hotels, studentati, case vacanze, ristoranti, bar, case di riposo, case di cura, case famiglia, case alloggio, cliniche, istituti di cura, centri di riabilitazione, residenze socio assistenziali (r. S. A. ); istituti per disabili, centri di accoglienza, centri diurni, hospice, centri per cure palliative; e) servizi a favore di detenuti, ex detenuti e persone con disagio mentale; f) gestione centri sociali polifunzionali; g) gestione comunita' alloggio: per anziani, disabili, minori, persone con disagio psichico; h) gestione case di accoglienza per donne maltrattate; i) gestione di centri di accoglienza pe immigrati; j) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, gestione di archivi per conto di enti pubblici e privati, asl, a. O. , ecc. ; l) gestione di centri di ascolto, assistenza e di informazione a servizio dei soggetti svantaggiati (detenuti, alcolisti, tossicodipendenti, ecc. ), delle imprese private e degli enti pubblici operanti nel settore no profit. La cooperativa potra' quindi assumere qualsiasi lavoro manuale, professionale, assistenziale e di solidarieta' sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attivita' affini e/o complementari a favore della collettivita' e comunita'. Potra', pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione. La cooperativa potra' inoltre promuovere ed organizzate anche in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni, ecc. ) attivita' di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti all attivita' in oggetto. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, ai sensi dell articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa potra' operare anche con terzi. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545 septies del codice civile.
Parole chiaveL'opera Di Un Altro - Società Cooperativa Sociale è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari e di assistenza sociale. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.99.00: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
I nomi alternativi di L'opera Di Un Altro - Società Cooperativa Sociale sono: "L'OPERA DI UN ALTRO", "SOCIETA L'OPERA DI UN ALTRO", "COOPERATIVA L'OPERA DI UN ALTRO", "SOCIETA COOPERATIVA L'OPERA DI UN ALTRO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'OPERA DI UN ALTRO".
In base alla dimensione, L'opera Di Un Altro - Società Cooperativa Sociale è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.