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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. A) e successive norme modificative. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarieta' - confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell art. 2514 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno. In particolare e solo a titolo indicativo la cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l organizzazione e la gestione di: a) servizi sociali, educativi, ricreativi e formativi per minori; b) servizi di consulenza psicologica e pedagogica; c) promozione dell educazione sanitaria; d) favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei minori immigrati, prevenendo comportamenti discriminatori o razzisti, contribuendo alla costruzione di una societa' multiculturale e interculturale; e) adottare misure di contrasto dei fenomeni di devianza e criminalita' minorile, di prevenzione e dissuasione dall uso delle droghe e dell alcool, promovendo l'inclusione sociale dei minori a rischio; f) corsi scolastici di sostegno e di studio; g) qualunque altra attivita' intesa a migliorare le condizioni di vita dei soggetti piu' deboli. In via strumentale al raggiungimento delle finalita' sociali la cooperativa potra': - realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale; - progettare e gestire percorsi formativi; - svolgere attivita' di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore; - partecipare alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale, di volontariato e, piu' in generale, del terzo settore. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra' collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare. Con esclusione delle attivita' riservate, previste dalle leggi 1/1991, 197/1991 e dal d. L. 385/1993, in via non prevalente ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell oggetto sociale, la cooperativa potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - realizzare e gestire sul territorio nazionale ed all'estero filiali e succursali per la produzione e/o la vendita dei servizi; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall art. 2361 del codice civile; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies codice civile; - ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci; - compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 88.91.00 è: Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.
Marameo - Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. è conosciuta anche come: "MARAMEO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", "MARAMEO", "SOCIETA MARAMEO", "SOCIETA O.N.L.U.S.", "COOPERATIVA MARAMEO", "COOPERATIVA O.N.L.U.S.", "SOCIETA COOPERATIVA MARAMEO" e "SOCIETA COOPERATIVA O.N.L.U.S.".
Secondo i criteri europei, Marameo - Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.