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La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, compatibilmente con i criteri di razionalita' economica e di impiego efficiente delle risorse, stabilmente, in conto proprio o di terzi, anche con il contributo finanziario di enti pubblici o privati in genere, ricorrendo tutti i presupposti di legge e previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente prescritte, ha per oggetto: 1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare: - l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attivita' a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficolta'; - l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunita' e luoghi di villeggiatura; - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi essenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; - l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; - la gestione di attivita' e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; - il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; - l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; - la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalita' terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, e lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia e sanificazione; - la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; - la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; - lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione della comunita' locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; - la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, societa' ed enti che svolgano la propria attivita' nei settori suindicati. 2) le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' potra' compiere in via accessoria e non prevalente, in modo da non violare le leggi 197/1991 e 1/1991 e successive modificazioni, nonche' il d. Lgs. 385/1993, e al solo fine di perseguire l oggetto sociale, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie o di credito, locative o ipotecarie che siano ritenute necessarie o utili a tal fine, nonche' assumere quote, partecipazioni sotto qualsiasi forma anche azionaria in altre societa' o imprese aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo' elaborare un regolamento interno per ottenere dai soci prestiti nell osservanza delle leggi vigenti e delle delibere del c. I. C. R. I prestiti dovranno essere commisurati all effettivo fabbisogno finanziario della cooperativa. La cooperativa puo' accettare proventi derivanti da atti di liberalita', da soggetti pubblici e privati, soci e non soci, nonche' ottenere contributi per l acquisizione di immobili, apparecchiature ed arredamenti. La cooperativa al solo detto fine e quindi in via strumentale ed accessoria e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, tra l altro puo': 1) assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale; 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative.
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