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La cooperativa non ha finalita' lucrative ed, avvalendosi principalmente ma non esclusivamente dell'attivita' dei suoi soci cooperatori, svolge le attivita' sociosanitarie ed educative di cui al citato art. 1, primo comma, punto a) del- la legge 8 novembre 1991 n. 381 mediante: - la gestione di strutture educative ed assistenziali per minori, anziani, disabili, portatori di handicap o comunque per soggetti con difficolt fisiche, psichiche o di inserimento sociale, con possibilita', nei limiti consentiti dalle normative legislative vigenti, di fornire prestazioni infermieristiche e di primo intervento; - la prestazione di servizi di assistenza, recupero e socializzazione, sia domiciliare che presso strutture adeguate, quali case di riposo e centri di accoglienza, anche gestite direttamente dalla cooperativa; - la promozione e la realizzazione di iniziative sociali, mutualistiche, previ- denziali e ricreative, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei; - l'assistenza domiciliare o presso adeguate strutture anche a fasce di popo- lazione portatrici di bisogni o in stato di emarginazione sociale, quali anzia- ni, disabili, portatori di gravi handicap, garantendo altresi' servizi accesso- ri quali il noleggio di carrozzine ed altre attrezzature specialistiche, medi- cazioni avanzate, ausili e strumenti medicali, nei limiti delle vigenti norma- tive in materia. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, la cooperativa potra' svolge- re qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare che saranno ritenute necessarie od utili alla realizzazionne degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai me- desimi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e con espressa esclu- sione dell'esercizio di qualsiasi attivita' professionale che la legge non con- senta di svolgere in forma societaria; in particolare, a solo titolo esemplifi- cativo, la cooperativa, sempre per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potra': 1) concorrere ad appalti, ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire o gestire in proprio, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere partecipazioni in societa' di capitali, se svolgono attivita' ana- loghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusio- ne di qualsiasi attivita' di collocamento ed in genere delle attivita' di cui alla legge n. 1/1991, sempre in via strettamente strumentale per il consegui- mento dell'oggetto sociale ed in misura non prevalente e non nei confronti del pubblico; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a- gevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favo- re di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno novanta giorni), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regola- mento contenente le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dal- l'assemblea dei soci. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confron- ti del pubblico
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