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Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l esercizio esclusivo delle attivita' previste all art. 2135 del c. C. , tra cui in particolare: a) acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da enti pubblici, terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale; b) svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi; c) garantire il mantenimento dell efficienza delle risorse patrimoniali della societa', anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc. ; d) svolgere attivita' agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attivita'. E) assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. F) gestione impianto biogas alimentato prevalentemente con prodotti ottenuti da colture dedicate della propria attivita' produttiva. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali , ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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