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La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi e culturali. Nello specifico si propone di gestire servizi sociali orientati ai seguenti soggetti svantaggiati: 1) minori di eta' in relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attivita' ludico/sportive; - attivita' di animazione; - attivita' di educazione ambientale; - attivita' escursionistiche; - recupero scolastico. 2) anziani e disabili. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, servizi di: - assistenza domiciliare - assistenza socio sanitaria 3) a cittadini stranieri presenti sui territori. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - corsi di madrelingua; - attivita' volte a favorire l'integrazione e la socializzazione. La cooperativa ha inoltre come scopo: - favorire la promozione della condizione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso il superamento delle situazioni di disadattamento e/o disagio; - fornire servizi socio - assistenziali a favore dei soggetti emarginati attraverso la gestione di strutture, siano esse residenziali o diurne; - la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (servizi domiciliari, assistenziali, consulenziali, aggregativi, ecc. ) - la divulgazione e l'attuazione di programmi e progetti volti al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico e sociale ottimale; - di mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso la conduzione di corsi di formazione e qualificazione professionale; - l'elaborazione in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali di programmi, progetti e ricerche volte a favorire, anche in forza di leggi, concrete forme di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro; - promuovere la ricerca scientifica e statistica di interesse sociale e divulgata attraverso pubblicazioni; - promuovere la formazione e l'aggiornamento; - promuovere la cultura e la letteratura italiana e straniera; - creare, organizzare e gestire centri di assistenza ed aiuto fiscale (c. A. A. F. ). La cooperativa potra' chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. , terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi. Potra' ancora: - stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; - promuovere o partecipare a enti, societa', consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni. Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potra' altresi' provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potra' eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite e' elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di societa' finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del tu. N. 385/1993 (il tutto in conformita' delle istruzioni emanate dalla banca d'italia pubblicate sulla g. U. Del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del c. I. R. C. Del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, ed in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potra' altresi' emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmi ove quanto previsto dall'art. 2410 del codice civile. Potra' inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attivita', fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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