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La cooperativa e' diretta ad espletare le funzioni di organizzazione di produttori nel settore dell olio d oliva di cui all allegato i parte vii del reg. (ue) n. 1308/2013 ai sensi e per gli effetti dello stesso regolamento, dei relativi atti delegati e di esecuzione nonche' della normativa nazionale e regionale vigente. La societa' ha scopo mutualistico e non lucrativo. Ai sensi di quanto previsto dall art. 160 del reg. Ue 1308/2013, la societa' agisce in nome e per conto dei propri associati nelle questioni economiche e ha per oggetto esclusivo la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione della produzione olivicola dei soci e comunque lo svolgimento delle attivita' previste dall art. 2135 del codice civile, anche agendo con terzi, nonche' la definizione di una politica unitaria di commercializzazione e valorizzazione, di miglioramento della qualita' della produzione, di adeguamento qualitativo e quantitativo dell offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell offerta, la riduzione dei costi di produzione e lavorazione, la regolarizzazione dei prezzi nonche' il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l ambiente e favoriscano la biodiversita'. La cooperativa, ai sensi di quanto previsto dall art. 152 par. 1 lettera c) del reg. (ue) n. 1308/2013, si propone quanto segue: a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualita' e quantita'; b) concentrare l offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; c) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull andamento del mercato; e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente ed a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l igiene degli alimenti, tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita' anche ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui al reg. Ce 178/2002; f) favorire l accesso a nuovi mercati anche attraverso l apertura di sedi o uffici commerciali; g) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un etichetta di qualita' nazionale; h) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'; i) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; j) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; k) gestire i fondi di mutualizzazione; l) fornire l assistenza tecnica necessaria all utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi; m) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; n) realizzare iniziative relative alla logistica; o) partecipare alla gestione delle crisi di mercato. A tale scopo la cooperativa in quanto diretta ad espletare le funzioni di organizzazione di produttori nel settore dell olio d oliva svolge almeno una delle le seguenti attivita' previste all art. 152 paragrafo 1 lettera b) del reg. Ue n. 1308/2013, vale a dire: i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualita'; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio. Vi) appalti comuni dei mezzi di produzione; vii) qualunque altra attivita' comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) paragrafo 1 del regolamento (ue) n. 1308/2013. A tal fine la cooperativa si propone quindi: 1. Di deliberare in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, regolamenti e programmi in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, proposti dall organo amministrativo o in ottemperanza a precise disposizioni di legge e che, una volta approvati, saranno adottati dalla op o. S. C. C. E diverranno vincolanti per tutti i soci, potendo venire modificati, se del caso, soltanto dall assemblea dei soci; 2. Di favorire la programmazione dell offerta attraverso la conoscenza della produzione dei soci; 3. Di stipulare contratti-quadro con altre organizzazioni di produttori e organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aventi per oggetto, senza che derivi l obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; 4. Di rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza, il mandato e' insito nel rapporto sociale con la cooperativa; 5. Di svolgere tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dal reg. Ue n. 1308/2013, dai relativi regolamenti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazioni di produttori agricoli con particolare riguardo alle attivita' coerenti con l attuazione dei programmi operativi di cui al regolamento (ue) n. 2115/2021e successive modifiche ed integrazioni; 6. La lavorazione in forma cumulativa-massale delle olive prodotte e conferite dai soci per ottenere oli sani e genuini secondo i dettami della scienza e della tecnica; 7. L utilizzo e la vendita degli oli e dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle olive; 8. La distribuzione fra i soci del ricavato dalle vendite, dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo delle olive conferite all oleificio cooperativo, in rapporto della quantita' e qualita' dell olio da esse ottenuto; 9. La gestione di impianti industriali, di attrezzature e/o magazzini, di esercizi commerciali e/o spacci sociali, tutto cio' al fine di affrontare e risolvere i problemi connessi alla lavorazione delle olive e alla commercializzazione dell olio e dei sottoprodotti nonche' i problemi di completamento del ciclo produttivo e/o relativi alla filiera di settore; 10. L assistenza ai soci per tutto cio' che puo' contribuire al miglioramento e all incremento dell olivicoltura; a tal proposito la cooperativa potra' acquistare e distribuire ai soci prodotti ed attrezzature utili alla conduzione dei loro oliveti e potra' eseguire, su richiesta, tutte le operazioni inerenti la conduzione degli oliveti stessi (lavorazione del terreno, concimazione del terreno, potatura) con particolare riguardo alle operazioni relative alla difesa fitosanitaria, usufruendo dei contributi previsti dalle leggi in vigore; 11. L esercizio del credito ai propri soci, relativamente alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro oliveti e alle anticipazioni sulle olive conferite o per qualsiasi altro bisogno che si presentasse nella conduzione della loro azienda, compatibilmente alle disponibilita' finanziarie della cooperativa ed in conformita' alle norme di legge; 12. Lo svolgimento delle proprie attivita' anche con i terzi non soci, fermi restando i limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente e per le organizzazione di produttori; 13. Lo svolgimento per conto dei soci degli adempimenti risultanti opportuni e/o necessari per la razionale organizzazione aziendale e per la gestione in forma cumulativa delle attivita' della societa', essendo ritenuto il conferimento delle olive atto automatico di rilascio, da parte del socio, di ampia delega al legale rappresentante della cooperativa ad adottare ogni azione tecnica e/o amministrativa per la risoluzione delle pratiche burocratiche inerenti la vita sociale (richieste di contributi, pratiche per la valorizzazione della produzione, ammassi volontari); 14. L esecuzione di ogni azione ritenuta necessaria e/o utile dal consiglio di amministrazione per la realizzazione delle attivita' inerenti l oggetto sociale; quindi la societa' cooperativa potra': effettuare qualsiasi tipo di operazione immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria; contrarre mutui, concedere ipoteche, garanzie e vincoli anche su prodotti conferiti dai soci in conto vendita, nonche' fare operazioni di credito agrario onde poter finanziare la lavorazione delle olive, l ammasso, la conservazione e la commercializzazione dell olio; istituire succursali ed agenzie ovunque lo ritenga utile e assumere interessenze e compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano analoghe attivita' sociali; consorziarsi ad altre societa' e/o enti pubblici per rendere piu' efficace l azione della societa' stessa, purche' nell ambito e con i limiti delle disposizioni legislative. La cooperativa, nell ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2514 del codice civile; pertanto: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 01.63.00 identifica l'attività : Attività che seguono la raccolta.
Oleificio Sociale Cooperativo Di Canino Società Cooperativa Agri Cola è conosciuta anche come: "OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO", "SOCIETA OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO", "COOPERATIVA OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO", "SOCIETA COOPERATIVA OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO".
Oleificio Sociale Cooperativo Di Canino Società Cooperativa Agri Cola è classificata come "media impresa" secondo i parametri UE (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 1.2 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.