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La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualit senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualit valorizzando le loro produzioni sui mercati, agevolandoli nello svolgimento dei rispettivi compiti imprenditoriali, nonch coordinando le attivit degli associati per quanto riguarda i prodotti da conferire alla cooperativa e tutte le altre attivit inerenti. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivit , si avvale prevalentemente dei prodotti conferiti dai soci. La cooperativa potr svolgere la propria attivit avvalendosi anche degli apporti di soggetti diversi dai soci. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualit prevalente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile, da misurarsi attraverso la prevalenza dei prodotti conferiti dai soci. La cooperativa inoltre, in quanto o. P. , perseguir i seguenti scopi: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualit delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualit delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversit ; e) assicurare la trasparenza e la regolarit dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; f) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilit , anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (ce) n. 178/2002. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) ricevere prevalentemente in conferimento dai propri soci il latte, il burro, la panna, il formaggio nonch altri prodotti agricoli derivanti dall'allevamento, come carni uova ecc. , e sottoprodotti lattiero-caseari; b) provvedere al reperimento o alla produzione diretta o all'acquisto di latte ed altri prodotti agricoli, limitatamente a quei quantitativi che in caso di insufficienti conferimenti da parte dei soci si rendessero indispensabili per mantenere efficiente l'organizzazione commerciale della cooperativa; c) provvedere in proprio e/o in appalto, stipulando contratti, alla raccolta del latte e degli altri prodotti e sottoprodotti ceduti in conferimento dai soci, ed al relativo trasporto degli stessi ai luoghi di destinazione. Funzionalmente allo svolgimento delle attivit sopra indicate, che connotano lo scambio mutualistico, la cooperativa potr : - formulare programmi e regolamenti relativi ai prodotti conferiti dai soci. Questi programmi e regolamenti tenderanno al raggiungimento di un indirizzo di unitariet ed omogeneit della produzione a livelli qualitativamente elevati sulla base delle esigenze del mercato nazionale ed estero; ci al fine anche di assicurare la trasparenza e la regolarit dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; - rappresentare i produttori associati negli organi centrali e periferici dello stato, negli enti pubblici locali, nonch in tutti gli organi della programmazione economica, anche mediante apporto alla formulazione dei programmi di intervento. La cooperativa, inoltre, in quanto o. P. , dovr : 1) adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonch norme di conoscenza della produzione; 2) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto degli associati destinato alla commercializzazione obbligatisi ai sensi dell'art. 9 lettera g) del presente statuto, nel quadro di quanto previsto dalle disposizioni di legge sulle o. P. ; 3) rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivit , nonch nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato insito nel rapporto di o. P. Inoltre, potr : 4) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; 5) stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; 6) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione; 7) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le o. P. Dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo; 8) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle organizzazioni, enti, cooperative e consorzi di cooperative associati; 9) assolvere impegni ed adempimenti previsti dalla organizzazione comune di mercato (o. M. C. ) del comparto lattiero caseario. La cooperativa potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potr assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, assumere finanziamenti da parte dei soci, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altres , l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa inoltre, in quanto o. P. , dovr costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivit dettate dalle norme sulle o. P. , ed in particolare, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n 228 del 18. 05. 2001, che debbono prevedere: a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualit e di tracciabilit dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonch le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente; c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalit .
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