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La cooperativa sociale opera senza finalita' lucrative e persegue l interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all integrazione sociale attraverso: lo svolgimento e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a). La societa', al fine del perseguimento dei suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. In relazione a cio la cooperativa puo gestire stabilmente o temporaneamente, in cono proprio o per conto di terzi: a) attivita e servizi di riabilitazione . B) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione. C) servizi domiciliari e di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza. D) attivita di formazione e consulenza. E) attivita di sensibilizzazione ed animazione della comunita locale entro cui opera al fine di renderla piu consapevole e disponibile all attenzione ed all accoglienza delle persone in stato di bisogno. F) attivita di promozione e sollecitazione dell impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. G) la gestione di attivita in favore di handicappati, infermieristica generica e professionale in forma domiciliare, o presso strutture residenziali. La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati e cosi' non nei confronti del pubblico ,compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l u. E. , banche private e d affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potra', inoltre, dare l adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell articolo 2545-septies c. C. La cooperativa potra' promuovere anche l autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell articolo 2526 c. C. La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
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