Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale ? con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi alcool correlati - nonche' ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - servizi e centri di riabilitazione; - centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali; - attivita' di prevenzione; - attivita' di sostegno scolastico; - centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale per renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficolta'; - attivita' di formazione, consulenza, orientamento; - attivita' di promozione della cultura della solidarieta', della giustizia, della pace e della non violenza; - attivita' di rimozione delle difficolta' di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. La cooperativa potra' altresi' assumere, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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